Nel giugno scorso è stata pubblicata una legge regionale di regione Lombardia che modifica la “vecchia” L.R. 33/2009 introducendo un articolo con due commi, che riguarda gli impianti aeraulici e la salubrità dell’aria indoor. Il testo ribadisce in maniera più specifica argomenti che facevano già parte del d.lgs, 81/2008: obbligo di effettuare quanto necessario per mantenere l’aria indoor in condizioni di salubrità e obbligo di effettuare monitoraggi.
L’igiene degli impianti aeraulici è una questione che “esce” dalla disciplina della sicurezza nei luoghi di lavoro e assume l’ampiezza che merita: “il titolare di un impianto aeraulico che convoglia aria in ambienti indoor, compresi gli impianti di condizionamento, termoventilazione e ventilazione, sia di nuova installazione sia già in esercizio, è tenuto ad adottare ogni misura tecnica necessaria a garantire la salubrità dell’aria trattata, sottoponendo l’impianto a ispezioni tecniche periodiche atte a verificare le condizioni igieniche delle superfici interne degli impianti in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge.”
È corretto dire che Regione Lombardia, con questo testo, toglie qualsiasi incertezza e impone senza alcuna esitazione l’obbligo del controllo delle condizioni dell’impianto non più solo al datore di lavoro nei confronti suoi dipendenti, ma a tutti i titolari di un impianto. Non solo, anche il tema del rischio aeraulico e della sua valutazione viene allargato a tutti gli impianti, eliminando gli alibi di chi riteneva l’impianto non asservito a spazi confinati dedicati ad attività lavorative.
Infatti, il secondo comma dell’articolo 59 bis recita che “il titolare dell’impianto è tenuto ad effettuare la valutazione del rischio igienico-sanitario connesso all’esercizio dell’impianto aeraulico, in relazione alla tipologia di attività svolta, il livello di affollamento, alle caratteristiche dell’impianto stesso e alla normativa vigente. Sulla base della valutazione del rischio il titolare garantisce l’adozione e l’esecuzione di idonei controlli, ispezioni e interventi di manutenzione periodica, assicurandone adeguata tracciabilità secondo le vigenti disposizioni di legge.”
Ma che cosa comporta questo dispositivo? Quali conseguenze operative nascono per attuare nei fatti le indicazioni della norma? La questione è abbastanza delicata, perché – a volerla guardare da un punto di vista operativo – serve che l’attività di tutela della qualità dell’aria indoor sia messa a punto secondo un flusso di lavoro preciso, chiaro e possibilmente stabile, per evitare improvvisazioni o autocertificazioni come ne abbiamo viste in epoca pandemica.
Alcune di queste azioni sono già definite nelle Linee Guida della Conferenza Stato Regioni del giugno 2013 (la combinazione di analisi visiva e analisi tecnica) ma altre rimangono da definire e se possibile in una forma che abbia caratteristiche di costanza sul territorio nazionale, per evitare che disposizioni regionali rendano complesso e non omogeneo tanto da creare inconvenienti alle strutture tecniche che operano su più regioni.
Ma proviamo ad esaminare tre aspetti della questione con tre interlocutori che ci offrono una prospettiva distinta, ma rilevante: Gaetano Settimo, Istituto Superiore di Sanità e Marco Vischi, esperto di attività di valutazione del rischio e coordinatore di un gruppo di lavoro costituito da Consorzio Impresa, Romeo Safety Italia e S.I.T.T.IN., per approfondire con loro gli aspetti di inquadramento igienico, di metodologia di impostazione e di conseguenze operative che il testo di legge genera.
Premesse operative corrette, ora implementare un sistema

“Le disposizioni del testo di legge regionale sicuramente vanno nella giusta direzione di tutto il lavoro fatto in questi anni o e che si sta continuando a fare sul tema della qualità dell’aria indoor. Però questo passaggio legislativo che impegna la Regione Lombardia dovrebbe essere inserito in un approccio più organico con azioni che affrontino in egual misura i bisogni di salute, la necessità di una maggiore valorizzazione della prevenzione primaria della salute, le conoscenze e i risultati già ottenuti, i rischi legati ai cambiamenti climatici che modifica il comportamento dei nostri edifici e degli ambienti indoor.
Una presa di posizione e di responsabilità della Regione sulla qualità dell’aria indoor che rappresenta il principale determinante della salute, che deve essere chiaramente indicata nelle priorità politiche e nei piani, nelle azioni, nel personale, nei bilanci e negli indicatori. Deve tradurre le evidenze disponibili in politiche realmente operative, per evitare ancora una volta che queste iniziative e questi interventi legislativi messi insieme, non facciano una politica integrata in materia di qualità dell’aria indoor e di migliorare il modo in cui fare prevenzione primaria della salute con l’obiettivo di restituire alla prevenzione primaria l’importanza che le spetta, altrimenti, si rischia di trascurare le persone e le comunità che possono trarne i maggior benefici.”
Gaetano Settimo è diviso fra la soddisfazione per un segnale di sensibilità e la necessità più volte evidenziata di inserire le singole iniziative in un approccio organizzato che inquadri le iniziative legislative in un sistema di governance di sanità pubblica. E nell’analisi più ampia emerge fin da subito la necessità di questo approccio. La legislazione svolge un ruolo cruciale nel garantire un adeguato livello di protezione ai cittadini e lavoratori, motivo per cui si registra una crescente tendenza a regolamentare la qualità dell’aria indoor. In quanto risorsa per la salute, non può essere garantita esclusivamente attraverso la conoscenza individuale o appelli alla responsabilità personale è necessario un sostegno istituzionale.
Nel testo si parla di monitoraggio, però non si dice che cosa monitorare. È ora di mettere ordine rispetto a questa questione?
“La visione che in questi anni abbiamo portato avanti su questo tema punta sull’aspetto specifico delle conoscenze, delle competenze e del ruolo centrale della qualità dell’aria indoor nella salvaguardia della salute dei cittadini e lavoratori, che è alla base delle azioni di prevenzione primaria con impatti visibili, misurabili e costosissimi. Si tratta di qualcosa di ovvio che richiede un cambiamento di conoscenza e di cultura, l’anello più debole.
Troppo spesso nella cassetta degli attrezzi manca ancora il valore di quello che è stato fatto negli ultimi 50 anni nello studio della IAQ e nel rafforzamento della prevenzione primaria della salute: c’è tutto un percorso di evidenze scientifiche fatto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità su questo tema e c’è il lavoro di una serie di enti come l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) che in questi anni hanno cercato di rendere più fruibile il lavoro dei ricercatori su questo tema al SSN, all’economia, alla competitività e allo sviluppo del paese.
Lo sforzo che va fatto è di far comprendere che esistono norme specifiche sul tema, definizioni e metriche che permettono di sapere cosa e come misurare, come confrontare e come valutare il risultato di un’attività di pulizia, di bonifica o di sanificazione. Le norme in oggetto sono quelle ISO, CEN, UNI, che debbono essere prese in considerazione in maniera armonica con i documenti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e del Gruppo di Studio Nazionale (GdS) Inquinamento Indoor dell’ISS.”
Per evitare il grande “mercato della sanificazione” che era nato in epoca pandemica …
“Dobbiamo superare alcune carenze conoscitive. È qualcosa di molto più grande del semplice cambiamento nella valutazione del rischio che è essenziale per capire cosa funziona e cosa non funziona. E parliamo solo dei datori di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008, ma anche di tutte quelle figure che supportano il datore di lavoro, che si sono fatti trovare impreparati rispetto a quelli che sono stati i profondi cambiamenti, non solo dei luoghi di lavoro, ma anche delle modalità con cui si effettuano alcune attività.
Quindi, non hanno tenuto conto di come è cambiata la prevenzione primaria, di come sono cambiati i luoghi dove si effettuano queste attività lavorative, del cambiamento avvenuto e del ruolo preponderante degli aspetti tecnologici che ormai governano molte delle attività lavorative, come il lavoro agile o smart working. Oggi sappiamo già tantissimo e dobbiamo valorizzare il lavoro svolto sul tema proprio per superare il divario tra ciò che sappiamo e su ciò che invece poi facciamo praticamente.”

La nuova EPBD aiuta in questo senso, includendo l’Indoor Environmental Quality-IEQ fra le variabili chiave della valutazione dello spazio abitativo?
“È l’elemento del cambiamento avvenuto in questi anni in Europa sul tema dell’efficientamento energetico: essa va a colmare molte lacune presenti nelle direttive sulla prestazione energetica dell’edilizia perché afferma che la progettazione o la ristrutturazione energetica degli edifici oltre a essere una leva fondamentale nello sviluppo rappresenta ancora di più una leva per affrontare le diseguaglianze abitative e le conseguenze sulla salute. Inoltre, individua in una responsabilità di ciascuno Stato membro il compito di stabilire e attuare i requisiti da soddisfare proprio sulla IEQ includendo tutti diversi parametri alcuni dei quali governati dagli impianti di ventilazione.”
Ma fra direttive europee e leggi regionali non c’è il rischio di una frantumazione del profilo legislativo che crea poi difficoltà applicative?
“È un rischio potenziale, ma se il nostro Paese riesce finalmente a rispondere con un percorso legislativo che vede la qualità dell’aria indoor come fattore chiave per la salute della popolazione, questo aspetto può essere superato: le Regioni dovranno fare riferimento a questo atto unico che rende omogeneo il comportamento operativo anche dei progettisti e degli operatori su questo tema, per avere una corretta scelta dei parametri da tenere sotto controllo nella corretta progettazione. Recentemente è iniziato il percorso parlamentare di recepimento della nuova direttiva 2881/2024 sulla qualità dell’aria che per la prima volta contiene anche riferimenti alla qualità dell’aria indoor.
Che cosa comporta questa “nuova” impostazione?
“Ormai è chiaro che è una misura di prevenzione primaria di sanità pubblica, e che l’attenzione alla progettazione degli edifici, delle aule, delle strutture sanitarie, degli uffici, delle abitazioni non deve riguardare esclusivamente le prestazioni energetiche, ma deve tenere in considerazione in modo diretto e indiretto la qualità dell’aria indoor come requisito per la nostra salute. Se rendiamo gli edifici sempre più ermetici senza comprendere il ruolo della qualità dell’aria indoor, non creiamo efficienza energetica, creiamo rischi. Spesso e volentieri in tutti questi interventi si è tenuto conto molto di più dell’aspetto energetico, dimenticando il ruolo che svolgono questi impianti, con le sue strategie progettuali, gestionali e manutentive nella salvaguardia della salute.
Quando si fanno questi conti, è necessario cominciare a calcolare non solo il costo dell’energia spesa per ventilare un ambiente, ma anche il costo della mancata corretta ventilazione, che è un costo sanitario e sociale che ha pesantissimi risvolti economici. Una qualità dell’aria indoor misurata e sorvegliata è innanzitutto tutela del diritto alla salute, ma è anche una fonte consistente di risparmio su molti fronti, spesso ignorati dai più, anche fra gli addetti ai lavori. L’edificio salubre è un edificio “utile” anche sotto il profilo economico e della competitività!”

Oltre all’esperto di gestione energetica serve un health manager?
“Se arrivassimo a questo potremmo dare un significato “umano” a questi investimenti di efficientamento, senza risvolti di costi ulteriori, anzi, con tutta probabilità ottenendo dei risparmi se avessimo la capacità di fare un conto economico “allargato”, che tenga conto di costi finora non considerati come quelli della salute individuale e pubblica dei cittadini e lavoratori.
Ormai da molti anni affermo che se progettiamo solo per ridurre i consumi energetici, con grandissima probabilità avremo dei problemi di salute. Viceversa se progettiamo con equilibrio dove la salute è al centro dell’intervento di efficientamento energetico, questa diventa una parte di un sistema più ampio di Sanità Pubblica. Per questo non possiamo assolutamente giustificare le scelte progettuali che fino adesso sono state fatte esclusivamente per la riduzione dei consumi energetici che sicuramente ci sono stati, ma attenzione a questa lacuna che continua a mettere in difficoltà le politiche climatiche e sanitarie.”
La valutazione del rischio necessita di una metodologia certa
Con l’entrata in vigore dell’articolo 59 bis, introdotto dalla Legge Regionale Lombardia 30 giugno 2026, n. 17 nel Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità (L.R. 33/2009), il tema della valutazione del rischio igienico-sanitario negli impianti aeraulici passa da buona prassi settoriale a obbligo di legge. La norma non entra nel merito operativo — non stabilisce frequenze, né metodi di intervento — ma impone, ai titolari di impianti di condizionamento, un percorso preciso: valutazione del rischio, ispezioni tecniche periodiche, manutenzione programmata e tracciabilità documentale.
È un impianto normativo ancora circoscritto alla Lombardia, ma che, per portata e rigore, pone una domanda che va oltre i confini regionali: è tempo di un’audizione, o quantomeno di un confronto tecnico, di respiro nazionale? Se il principio della valutazione del rischio come presupposto di ogni intervento manutentivo trova già applicazione consolidata in altri ambiti — dalla gestione degli impianti idrici alla legionellosi — appare naturale chiedersi se anche per la qualità dell’aria indoor non sia arrivato il momento di una linea guida unitaria, capace di evitare che si consolidino prassi regionali disomogenee.

Ne abbiamo parlato con Marco Vischi. “Prima di qualsiasi attività – siano esse di monitoraggio o di igienizzazione – viene l’azione che le indirizza e le rende sostanziali: l’analisi e la valutazione del rischio che definisce le caratteristiche dell’impianto e ne caratterizza la gestione sotto il profilo della qualità dell’aria. La valutazione del rischio è un’attività che ha regole precise, definite da norme ISO e che, pertanto, ha il mandato di fornire indicazioni e strumenti di conoscenza importanti per chiarire a chi opera che cosa monitorare, come monitorarlo e come agire a seguito dei risultati del monitoraggio.”
Marco Vischi affronta la questione secondo un protocollo che ha radici ben chiare e che sono ad oggi già applicate per altre aree tecniche e disciplinari, come la gestione degli impianti idrici e – venendo più vicino al nostro tema – al campo della legionella e della gestione del rischio legionellosi e ritiene che le regole, anche in campo aeraulico, non debbano essere diverse.
“Il monitoraggio fa parte del pacchetto valutativo che raccoglie le informazioni derivate da ispezioni visive o da ispezioni tecniche: un compound analitico svolto sull’impianto permette di valutare non solo la condizione igienica della condotta ma anche l’incidenza “dell’indice di amplificazione”, ovverosia la correlazione tra la generica quantità di microorganismi presenti nell’aria esterna e quelli presenti nell’aria interna all’ambiente oggetto di valutazione.
Per chiarire meglio: la qualità dell’aria esterna all’impianto, rispetto a quella interna, viene definita secondo un delta parametrico che va a calcolare un indice, se quest’indice è maggiore di 1, ne ricaviamo che l’impianto di condizionamento amplifica il rischio aeraulico e questo determina la necessità di un intervento di bonifica dell’impianto, perché quando l’impianto amplifica vuol dire che il respirato non è più aria sana e quindi bisogna intervenire.”

Quindi sta comunque alla valutazione del rischio definire quando e in che momento intervenire…
“L’obiettivo è la salute della persona, non la semplice igienizzazione del canale. Se essa ha un valore e un significato è assolutamente necessario svolgerla, ma se l’indice di amplificazione ci segnala una situazione in cui l’unità di trattamento aria ed il canale non peggiorano l’IAQ, saranno altri i fattori su cui dovremo intervenire per generare le migliori condizioni di fruizione dello spazio confinato. L’aria respirabile non è descritta unicamente dai parametri definiti nell’accordo Stato regioni 2013, che si concentra sull’impianto di condizionamento ponendo l’accento sulle condotte dell’aria condizionata.”
Ne deriva che il sistema di ventilazione è parte ma non tutto…
“Quello che la condotta può produrre a livello microbiologico viene comunque valutato, ma deve essere inserito in un rapporto di amplificazione, per verificare se questi microrganismi fuoriescono effettivamente dal canale o no. Una condotta ben pulita mi darà degli indici favorevoli sotto alcuni aspetti, ma non possiamo circoscrivere l’IAQ alla pulizia delle condotte. Il parametro qualità dell’aria non si limita alla contaminazione di tipo microbiologico o alla verifica della quantità di polveri depositate all’interno dei canali, ma spazia dal microclima – disciplinato però da un ambito normativo distinto – a tutta la componente chimica e fisica, come PM10, CO2 e VOC.
Quindi il monitoraggio è un’attività più ampia della ricognizione dello stato di pulizia della condotta?
“Il monitoraggio è l’elemento di controllo e di misura, che dà al valutatore la possibilità di incrociare un dato sull’aria esterna con un dato legato alla condotta per poi definire gli interventi necessari. Quindi l’approccio è sicuramente di tipo manutentivo. Prima di tutto deve essere effettuata una separazione concettuale fra canale e macchina, generare un protocollo di manutenzione e tenere monitorato lo stato dell’arte, ma intendiamoci: il monitoraggio non è altro che un indice che mi definisce se la situazione igienica dell’aria è confacente alla vita dell’essere umano.
In che modo la legge impegna il titolare dell’impianto?
“Nel comma 2 il testo impegna il titolare a effettuare la valutazione del rischio igienico sanitario connesso all’esercizio dell’impianto idraulico in relazione alla tipologia di attività svolta, il livello di affollamento, alle caratteristiche dell’impianto stesso e alla normativa vigente. La prima cosa da eseguire è l’assegnazione di una classe di rischio all’immobile, che deriva da dati obiettivi: prima di tutto la tipologia e la destinazione d’uso dell’immobile e dello spazio, la tipologia degli occupanti e le caratteristiche di affollamento. Un ambiente con uguali dimensioni e uguale impianto ha caratterizzazioni di rischio differenti a seconda di chi lo occupa, per quanto tempo, con quali attività…”
A cui segue una definizione di protocolli di monitoraggio con indicazione di punti chiave, unità di misura, metodologie di accertamento…
“E a valle l’adozione di un piano di manutenzione che diventa più o meno intenso non solo in funzione degli obiettivi ma anche dello stato in cui trovo l’impianto e del contesto microclimatico in cui è inserito: in una zona più inquinata le manutenzioni saranno più frequenti, in una zona meno inquinata sarà minore la frequenza con cui dovrò sviluppare delle azioni manutentive, e il monitoraggio dirà se la manutenzione mirata è eseguita in modo corretto oppure no.”
In che misura questi due commi di un articolo di una legge regionale possono creare un volano virtuoso a livello nazionale?
“Il punto è definire una metodologia: questo “nuovo” articolo 59 bis non spiega per filo e per segno che cosa va fatto, ma va a dare peso a una valutazione del rischio. Alcuni dati oggi sono già esistenti, altri sono da studiare. Quindi è uno sprone allo studio per la formazione di quella che potrà essere una linea guida precisa e mirata, una metodologia accertata attraverso le norme ISO e fattori esperienziali che devono comunque avere come regola la replicabilità: si deve partire dal peggior caso attribuibile alla valutazione del rischio per mettere a disposizione delle persone che occupano l’immobile, la miglior soluzione possibile con il supporto di un’attività di monitoraggio e di un piano di fattori correttivi e fattori preventivi.”
