Cappotto termico e proprietà esclusive

Cappotto termico

Con una recente pronuncia, la giurisprudenza di merito (Tribunale di Taranto), in materia di efficientamento energetico, risanamento delle facciate e manutenzione straordinaria, ha stabilito che l’assemblea condominiale può decidere per approvazione dei lavori di cappotto termico nelle parti comuni dell’edificio, ma deve sempre essere presente il consenso del titolare della parte di proprietà esclusiva, soprattutto qualora i lavori approvati creino una riduzione della superficie della proprietà stessa.

Nel caso in cui l’assemblea decida comunque per l’approvazione dei lavori, e gli stessi creino una riduzione della superficie di proprietà esclusiva, ad esempio riducendo la profondità del balcone privato, la delibera potrà essere considerata nulla per difetto assoluto di attribuzioni dell’assemblea.

Tribunale di Taranto, Prima Sezione civile, sentenza del 30 giugno 2026 n.1437

Ti potrebbero interessare

Tubazioni di alimentazione gas metano per centrali termiche

contatore

Manomissione del contatore ed elementi presuntivi