Un punto fermo del Regolamento (UE) 2024/573, forse l’unico, è la definizione contenuta all’articolo 3. Per “requisiti di sicurezza” si intendono quelle disposizioni del diritto dell’Unione o nazionale, oppure norme tecniche e documentazione non vincolante, che vietano l’uso di determinati gas – o delle loro alternative – in specifici luoghi o applicazioni, per garantire la sicurezza del sito, purché conformi al quadro normativo vigente.
La questione, però, è tutt’altro che chiara. L’Allegato IV introduce una serie di divieti di immissione in commercio di apparecchiature contenenti gas con GWP superiore a determinati limiti, ma in più casi – sia nella refrigerazione sia nella climatizzazione – consente deroghe qualora l’uso di alternative a basso GWP comporti criticità legate alla sicurezza. Il problema è che tali requisiti non vengono mai elencati in modo prescrittivo.
Nella pratica, un requisito di sicurezza è rappresentato da una norma tecnica o da un provvedimento che impedisce l’impiego, ad esempio, di gas infiammabili in funzione dell’applicazione o del luogo di installazione. È il caso di disposizioni dei Vigili del Fuoco o dei limiti di carica previsti dalla UNI EN 378, che possono rendere non utilizzabili refrigeranti A2L o A3 in determinate condizioni.
Come si applica, quindi, l’esenzione?
Il Regolamento F-Gas prevede un meccanismo basato sull’etichettatura. Il costruttore può immettere sul mercato un’apparecchiatura etichettata secondo l’articolo 12, indicando che il suo utilizzo è vietato salvo nei casi in cui sia richiesto dai requisiti di sicurezza applicabili. Il Regolamento di esecuzione 2024/2174 stabilisce che l’etichetta debba riportare esplicitamente il divieto d’uso e il riferimento al requisito di sicurezza che giustifica l’esenzione. Ne consegue che un’apparecchiatura con gas ad alto GWP può essere commercializzata, ma non utilizzata, salvo che l’operatore dimostri la sussistenza di specifici requisiti di sicurezza. La responsabilità dell’identificazione di tali requisiti ricade interamente sull’operatore, che deve conservarne la documentazione per almeno cinque anni e renderla disponibile alle autorità competenti.
La scelta di ricorrere a gas con GWP elevato può quindi derivare da una valutazione del rischio legata al contesto di installazione, al processo applicativo o alla presenza di fattori di pericolo. Tale valutazione deve essere adeguatamente documentata e fondata su riferimenti normativi. La ratio del legislatore europeo appare chiara: promuovere l’adozione di refrigeranti a basso GWP, spesso infiammabili, senza però bloccare applicazioni o contesti in cui tali soluzioni non siano praticabili in sicurezza. Il problema è che l’assenza di criteri chiari di controllo rischia di trasformare l’esenzione in una potenziale scappatoia per l’uso continuativo di gas ad alto GWP.
Quali sono allora le conseguenze operative e le modalità con cui questa deroga viene oggi gestita? Lo abbiamo chiesto a due esperti del settore, Luca Tarantolo, riferimento per la formazione sulla UNI EN 378, e Andrea Rattacaso, specialista in sicurezza antincendio, per fare luce su prassi in atto, criticità emergenti e possibili soluzioni.
Sono necessari controllo e misure di incentivazione a comportamenti corretti
La legge è fatta, la “scappatoia” esiste, ma proviamo a vedere con Luca Tarantolo quali sono le conseguenze che si innescano a valle di questa situazione, sia per quel che riguarda i compiti dell’ente legiferante e controllante, sia guardando ai possibili comportamenti del mercato innescati da questa situazione di ambiguità. E alcuni di questi comportamenti sono davvero poco auspicabili (e da contrastare).
La questione è spinosa …

“Sì, perché la responsabilità dell’identificazione dei requisiti di sicurezza è tutta quanta in capo all’operatore finale e questo lascia mano libera, ma dall’altra parte non è possibile per l’autorità competente e per le autorità doganali bloccare preventivamente la circolazione di apparecchiature che – se vengono etichettate nella maniera corretta come richiesto dal Regolamento di Esecuzione 2024 2174 – di fatto hanno titolo a stare nel mercato.”
Ma che cosa possono fare le autorità?
“Rimane in capo agli organismi il compito di vigilare, che si traduce nella necessità di andare direttamente dall’utilizzatore finale e verificare, nei successivi cinque anni dalla data dell’installazione, se effettivamente sussistono questi requisiti di sicurezza che consentono di accedere alla deroga. Questo però lascia molto perplessi per l’applicabilità e l’efficacia dei controlli. Ad oggi rimaniamo con la possibilità di mettere in commercio delle apparecchiature con un GWP maggiore di quello che viene consentito dall’Allegato IV, ma contestualmente il lato debole è quello di vigilare e vietare l’abuso del ricorso a questa opportunità di deroga.”
Con quali conseguenze?
“La principale è quella che comportamenti formalmente consentiti come questi finiscano comunque per allungare i tempi di raggiungimento dell’obiettivo di contenimento delle potenziali emissioni di gas climalteranti in atmosfera.”
Ma esiste una definizione dei requisiti di sicurezza di massima capace di coprire una casistica ampia o un testo di legge che tratti la materia?
“Il Regolamento riporta con una definizione molto ampia e in pratica rimanda a leggi o normative tecniche, ma non viene spiegato nel dettaglio che cosa possa essere richiesto dai Vigili del Fuoco, e quali siano le considerazioni tecniche che permettono di rispettare le indicazioni sulla carica massima contenute nella EN 378 o i riferimenti a normative di prodotto specifiche della serie 60335. Queste sono delle ipotesi interpretative, nulla che il Regolamento vada a specificare in maniera dettagliata. L’idea sottesa è che viene lasciata allo Stato membro l’applicazione, anche perché comunque tra i criteri di sicurezza vengono menzionate le leggi nazionali e quindi la Commissione Europea non può andare oltre.”
Cosa ne deriva?
“Ci si trova davanti a una specie di bivio: per evitare di rimanere in una condizione aperta all’interpretazione di che cos’è un requisito di sicurezza, o vengono emesse delle Linee guida con esemplificazioni (comunitarie o a cura dei singoli Stati membri) oppure ci addentriamo in una “giungla” dove il percorso è stabilito in ragione di un “libero arbitrio” di tutti i costruttori e di tutti quanti gli operatori. E su questa “giungla” sarà veramente difficile da parte dei singoli Stati membri svolgere un’attività di vigilanza concreta. La cosa più auspicabile sarebbe che ci fosse un organismo tecnico all’interno dei singoli Stati membri che si prenda la briga di ridefinire i requisiti di sicurezza ai fini della applicazione del regolamento in maniera tale da eliminare qualunque tipo di dubbio.”

Ma esiste una sensibilità del legislatore a predisporre normativa sul tema dell’utilizzo dei gas in pressione infiammabili? Oppure ci stiamo affidando a un’analisi dei rischi che non è disciplinata, ma solo richiesta dalla legislazione?
“Esistono norme tecniche per la costruzione e l’installazione delle apparecchiature. Abbiamo già citato la EN 378 e la serie 60335 (in particolare i fascicoli 2-40 e 2-89 per pompe di calore e apparecchiature di refrigerazione). Ma queste vanno a definire i requisiti per la marcatura CE concentrandosi su alcuni aspetti dell’analisi dei rischi, per esempio i limiti legati alla massima carica di gas. Ma questo non risolve il problema.”
Perché? Facciamo un esempio
“Se vogliamo installare un’apparecchiatura che contiene propano in un locale con una limitazione di due chilogrammi come carica massima per singolo circuito, ma l’applicazione e il fabbisogno richiedono un’apparecchiatura di quattro chilogrammi, potrei impiegare due apparecchiature che contengono ciascuna due chili invece che una che ne contiene quattro senza necessariamente ricorrere alle esenzioni per requisiti di sicurezza. Ma la scelta tra l’una o l’altra soluzione viene comunque lasciata alla all’operatore.”
Ma il discrimine della sicurezza ha anche conseguenze economiche: l’uso di refrigeranti che comportano misure di contenimento del rischio può rivelarsi più costoso e quindi indurre a un uso “strumentale” dei requisiti di sicurezza?
“Il fatto di avere limiti di carica, cioè di avere limitazioni legate all’utilizzabilità di alcune sostanze può spingere ad una considerazione sugli investimenti: se si può derogare e se le alternative sono gas con GWP più elevato oppure gas con un GWP più basso ma magari più costose, che cosa faranno cliente e costruttore? Non è da escludere che scelgano di usare i requisiti di sicurezza come alibi per orientarsi verso la soluzione più economica e meno problematica!”
Mancano criteri vincolanti, quindi…
“E manca un organismo tecnico che definisca le soluzioni tecnologiche effettivamente adatte o che indichi quantomeno come eliminare l’ambiguità di una valutazione che si sposta dal contenimento dell’impatto ambientale a quello dei costi.”
Questa fattibilità economica non contrasta ampiamente con il costo dei refrigeranti richiesti per la manutenzione?
“Infatti, si tratta di una convenienza di brevissimo periodo, che tiene conto solo del CAPEX e non dell’OPEX. Con la graduale diminuzione delle quote disponibili per l’importazione e la produzione del gas all’interno del territorio europeo, I gas ad alto GWP saranno sempre meno disponibili e c’è anche ovviamente anche la tassa di 3 € tCO2eq/kg prevista dall’articolo 17 del regolamento 2024/573. Questo non farà altro che aumentare chiaramente il costo al chilogrammo del gas refrigerante e quindi certamente a lungo termine causerà costi ulteriori legati a una scelta di un gas con GWP elevato e ridurrà la “convenienza” economica della deroga.”
Complicazione non da sottovalutare …
“Non va sottovalutata e si incrocia con considerazioni sulla caratterizzazione dell’apparecchiatura: il fatto che questa sia meno soggetta a perdite (pensiamo per esempio alle apparecchiature tipicamente monoblocco o comunque ermeticamente sigillate) riduce il peso della variabile dei costi del gas per la manutenzione e si incrocia con valutazioni collegate ad aspetti di efficienza energetica piuttosto che di costo di gestione, il che accosta sostanzialmente all’analisi dei rischi anche l’analisi dei costi.”
Ma quali sono gli indici di valutazione che possono realmente condurre a una scelta ponderata?
“Il Total Equivalent Warming Impact tiene conto dell’impatto complessivo in condizioni di esercizio e quindi anche delle emissioni indirette. Questa valutazione affiancata anche a quella economica complessiva, di Life Cycle Assesment, può portare a decisioni che combinino il rispetto della norma ambientale e l’ottica dei costi, ferma restando la questione sicurezza, per la quale – come già detto – non abbiamo indici o strumenti precisi e cogenti di guida alla decisione.”
Ma date queste premesse, che cosa possiamo sperare o aspettarci?
“La speranza è che in realtà sia comunque il mercato ad autoregolarsi orientandosi – come sicuramente faranno gli operatori più avveduti – verso scelte che vadano a coprire la continuità di business sul lungo termine onde evitare di portarsi dietro problematiche legate alla disponibilità e ai costi del gas. Quindi se l’applicazione dei requisiti di sicurezza da una parte crea spazio per scappatoie “facili” nel breve termine si spera che la loro non economicità nel lungo termine spinga a considerare quest’opzione come un danno dal quale sfuggire. È però una scelta che viene lasciata al mercato per la quale non ci sono ulteriori penalità se non quella di avere un gas con un GWP elevato e l’onere di maggiori controlli periodici.”
Ma tutto questo ragionamento sullo shortage di gas ad alto GWP lo facciamo al netto del ricorso al gas illegale…
“Il contrasto alle importazioni illegali, sia attraverso l’istituzione del nuovo portale FGas europeo, sia attraverso l’azione delle forze dell’ordine e dei soggetti preposti al controllo adeguatamente formati e indirizzati, è centrale in questa situazione: se i costi del gas ad alto GWP aumentano il tentativo di accaparrarsi gas da canali illegali, dobbiamo fermare il traffico illegale. Una misura premiante e alternativa a questo sarebbe sicuramente la possibilità di ricorrere al recupero del gas che è stato utilizzato nei “vecchi” impianti attivando meccanismi premianti per l’utilizzo di gas recuperato. Questa sarebbe sicuramente una strategia di contrasto utile, perché genererebbe in primo luogo maggiore attenzione al recupero (e riduzione del rischio di rilascio in atmosfera) e potrebbe ridurre – se adeguatamente supportata con politiche fiscali o di incentivazione – l’appetibilità del gas illegale.”
Quando le migliori intenzioni non fanno i conti con la realtà
L’ambiguità creata dall’approccio prestazionale previsto nel nuovo Codice di Prevenzione Incendi è tale da non fornire un quadro, un sistema di riferimenti certo per tutti i soggetti che affrontano la questione dell’infiammabilità dei refrigeranti e le conseguenze per la sicurezza. Due modi di intendere la materia della gestione del rischio di infiammabilità, quello prescrittivo e quello prestazionale, entrambi ammessi, ma la cui convivenza è tale da generare incertezza e di conseguenza aprire lo spazio a valutazioni che sconfinano nell’ambiguità.
È questa la lezione che traiamo parlando con Andrea Rattacaso della necessità di una gabbia normativa cogente per salvaguardare la sicurezza di macchine e impianti funzionanti con refrigeranti infiammabili e poterla documentare in maniera adempiente la norma. Abbiamo aperto questo nostro approfondimento evidenziando come si potesse sfuggire in maniera strumentale ai vincoli di divieto d’uso di gas ad alto GWP imposti dal Regolamento 2024/573 invocando i “requisiti di sicurezza” e ci troviamo a chiudere dicendo che – di converso – chi volesse cercare indicazioni precise e certe per stabilire se l’uso di refrigeranti infiammabili è plausibile o meno non le troverà nella legislazione esistente, almeno in maniera diretta. Ma partiamo dal principio.

Come gestire il tema dei requisiti di sicurezza che consentono di utilizzare gas ad alto GWP e quale disciplina utilizzare (se esistente) per affrontare la materia?
“Il fulcro della questione è che in Italia abbiamo già un una legge che ci fa da faro quando dobbiamo prendere una decisione in materia di sicurezza, il Decreto Legislativo 81/08: in esso è scritto chiaramente che il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi e in base a questa valutazione deve attuare le misure di prevenzione e protezione orientate ad eliminare o ridurre i rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico. Tra queste misure di prevenzione e protezione ci sono anche i programmi di formazione orientati alla gestione dei gas refrigeranti infiammabili.”
Ma il problema è sapere quali sono i criteri che fanno sì che un sito possa essere definito “talmente pericoloso” da impedire l’uso di refrigeranti infiammabili e consentire di conseguenza quello di gas non infiammabili ad alto GWP…
“Nel panorama normativo non troviamo indicazioni limpide che ci dicano cosa è sicuro e cosa no. Tutto parte sempre dalla valutazione dei rischi. In base a questa si può decidere se una scelta è così pericolosa da spingere a prendere in considerazione la deroga al divieto. Ovviamente questa pericolosità può derivare da limiti tecnologici, perché si può arrivare a dire che non esiste una tecnologia capace di mettere in sicurezza la zona interessata e quindi non è possibile usare il propano, ad esempio, oppure i limiti possono scaturire da una prescrizione di una regola tecnica antincendio.”
Ma ad oggi il legislatore o i soggetti da lui delegati non si sono presi carico di definire, rispetto ai gas refrigeranti, la problematica…
“Non esistono circolari piuttosto che documenti di una Direzione Tecnica che indichino quali sono, non solo i requisiti di sicurezza, ma gli eventuali strumenti di contenimento del rischio. Non ci sono, ma possiamo anche individuarne una ragione di fatto: dal 2015, da quando è nato il nuovo Codice di Prevenzione Incendi in Italia ci sono due percorsi, quello prescrittivo, che esiste già da tempo e ha liberalizzato nel 2020 i gas A2L e quello prestazionale. L’indirizzo prevalente è quello orientato a spostarsi sul prestazionale, spostando contestualmente tutta la responsabilità sul valutatore del rischio. La nuova filosofia è “Valutiamo il rischio e decidiamo che cosa fare”. Quindi di fatto la legge “la fa” il progettista, sempre con i paletti provenienti dai Vigili del Fuoco sui metodi da utilizzare e dalla “macro” legislazione vigente ATEX.”
I valutatori del rischio hanno strumenti metodologici consolidati per affrontare questa problematica?
“Per la valutazione ci sono tutti i metodi della regola dell’arte, tra cui matrici dei rischi, metodi di indicizzazione, alberi dei guasti, alberi degli eventi. Esistono metodi normati e standardizzati che indicano come valutare i rischi, ma la loro affidabilità nell’attuazione è strettamente correlata alla competenza e all’esperienza del progettista. Dopodiché esistono le misure di compensazione, contenute in primis nella UNI EN 378 …”
Ma buona parte di queste norme riguardano gli ambienti chiusi mentre oggi i chiller vengono messi anche in contesti soprattutto aperti…
“Su quest’ambito ci aiuta anche la normativa ATEX che definisce altre regole: se la permanenza dell’atmosfera esplosiva non è elevata, come potrebbe avvenire in uno spazio aperto con diluizione alta, la zona ATEX ha poche probabilità di crearsi, al massimo ci sono delle zone di sicurezza per i manutentori, fermo restando che all’esterno non si creino le problematiche di un locale al chiuso (ad esempio con volumi tecnici dove si può accumulare il gas infiammabile).”
Però le diverse Aree di disciplina normativa fanno capo a testi diversi, creando la difficoltà per il progettista e l’installatore, di capire se ci si sta comportando correttamente oppure no!
“È proprio così. Il problema maggiore è combinare le disposizioni di almeno tre normative: la prima per quanto riguarda le regole tecniche antincendio, norme tecniche vengono dai decreti del Ministero dell’Interno e che quindi sono di gerarchia normativa superiore. Poi ci sono le norme tecniche del settore frigorifero, quindi la UNI EN 378 e le norme ATEX. Senza il controllo incrociato di queste tre fonti, la valutazione del rischio corre il rischio di essere monca. Anche perché viceversa in alcuni casi queste tre aree di regolamentazione si rafforzano l’una con l’altra e quando accade si possono avere utili indizi che si stia percorrendo la strada giusta.”

Un esercizio non da poco, soprattutto quando questo viene svolto in campi dove progettista e installatore coincidono, come nella refrigerazione …
“E la questione non si conclude qui, perché l’ambiguità si estende ad un’altra area di decisione che invece coinvolge non i refrigeranti ad alta infiammabilità, ma i cosiddetti lievemente infiammabili, classificati come A2L.”
Quali sono le condizioni di utilizzo ai sensi della normativa?
“I gas A2L, pur essendo infiammabili, sono stati progettati per generare minor danni possibile conseguentemente alla loro ignizione. Secondo la ISO 817 presentano infiammabilità a 60 °C e 1 atm, con una velocità di combustione laminare uguale o inferiore a 10 cm/s. Tali condizioni abbassano notevolmente la probabilità di innesco nel range 5-35 °C e rendono irrilevante il rischio di un’onda d’urto efficace”.
Che cosa comporta questa caratterizzazione?
“Paradossalmente potremmo, per alcuni gas A2L e non tutti, anche uscire dal campo di applicazione dell’ATEX che considera variazioni al di sopra e al di sotto delle condizioni standard di 20 °C e 1 atm solo se queste hanno un effetto trascurabile sulle proprietà esplosive, ai sensi della CEI EN IEC 60079-10-1 versione 2023.
Sarebbe opportuno che chi di competenza, istituzioni o gli stessi produttori di gas, effettuassero test specifici diversi dalla ASTM E681 utilizzata dalla ISO 817, come ad esempio la nostra UNI EN 1839 che fa test a temperature più basse.”
Ma tutto questo comporta un’assunzione di responsabilità notevole da parte del progettista e dell’installatore, giusto?
“Sicuramente nessuno, progettista o installatore, può dire in una valutazione che un gas refrigerante infiammabile A2L non sia nel campo di applicazione ATEX. E, indipendentemente dall’uso di un approccio con norme prescrittive o prestazionali, nemmeno i Vigili del Fuoco potrebbero avallare tale assunzione, a meno di onerosi test standardizzati riconosciuti effettuati dai titolari degli impianti di refrigerazione, climatizzazione o simili.”
Si determina una corrispondenza tra questo e la dichiarazione di conformità che sostanzialmente attribuisce a chi dichiara il fatto di aver rispettato le norme tecniche.
“Certo, ma chi predispone la dichiarazione di conformità è comunque obbligato ai sensi del DM 37/08 a menzionare le norme utilizzate per la progettazione, installazione e manutenzione. Se, nel caso specifico, si cita la UNI EN 378, in essa è esplicitato chiaramente che vanno fatte varie valutazioni dei rischi. E quindi le procedure tornano ad attribuire al progettista e al tecnico una quota notevole di responsabilità.”
Ma, di conseguenza, un progettista non potrebbe essere tentato di dichiarare che non ci sono le condizioni e che quindi i requisiti di sicurezza gli impongono di tornare a utilizzare refrigeranti non infiammabili pur se ad alto GWP?
“L’ipotesi è tutt’altro che improbabile, ma dobbiamo chiarire se questa scelta “conviene”: se si punta alla sicurezza è normale che si voglia stare dalla parte della prudenza. Quindi se evito i refrigeranti infiammabili sono a posto. Ma dal punto di vista del committente, dovrebbe subentrare anche una valutazione economica più strutturata, legata alla continuità di business, ai costi di gestione di un impianto con refrigeranti sempre meno reperibili, o anche scelte di gas diversi o più performanti: è normale che sia necessaria una valutazione più spinta e più dettagliata, che porti a stabilire che una soluzione in astratto più pericolosa, se controbilanciata da delle misure compensative adeguate, possa arrivare a una sicurezza equivalente a quella che prevede l’uso di un gas non infiammabile ma meno performante.”
Ma questo richiede non solo un’assunzione di responsabilità, ma anche un livello di formazione elevato?
“L’approccio prestazionale chiama necessariamente in causa professionisti esperti, che abbiano una valida preparazione sia normativa sia applicativa, perché la stesura di una valutazione del rischio e la firma della stessa nel caso dell’utilizzo di refrigeranti infiammabili impegnano in modo sfidante e non possono certo essere lasciati a soggetti talvolta inconsapevoli della dimensione del problema.”