Antincendio, il “Decreto controlli” e il ruolo del tecnico manutentore

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È stato pubblicato pochi giorni fa, all’interno della Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.230 del 25/09/2021, il decreto dal titolo: “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Decreto controlli: definizioni, campo di applicazione e la nuova figura del tecnico manutentore

Vediamo insieme quali sono le principali specifiche di questo decreto, che entrerà in vigore a un anno esatto dalla sua data di pubblicazione in Gazzetta:

Definizioni – (Art.1)

  1. Ai fini del presente decreto si definiscono:

a) manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;

b) tecnico manutentore qualificato: persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto;

c) qualifica: risultato formale di un processo di valutazione e convalida, ottenuto quando l’amministrazione competente determina che i risultati dell’apprendimento conseguiti da una persona corrispondono a standard definiti;

d) controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d’uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;

e) sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di   sicurezza antincendio siano nelle normali   condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti.

La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

Campo di applicazione – (Art. 2)

Il presente decreto stabilisce, in attuazione dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio – (Art. 3)

  1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e  gli  altri  sistemi  di  sicurezza  antincendio  sono eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni  legislative  e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in  accordo  alle norme tecniche applicabili  emanate  dagli organismi  di  normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore, secondo i criteri indicati nell’Allegato I,  che costituisce parte integrante del presente decreto.
  2. L’applicazione della normazione tecnica volontaria, come le norme ISO, IEC, EN, CEI, UNI, conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria e non obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni.
  3. Il datore di lavoro attua gli interventi di cui al comma 1, anche attraverso il modello di organizzazione e gestione di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Qualificazione del tecnico manutentore – (Art. 4)

  1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati.
  2. Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell’Allegato II del presente decreto, che costituisce parte integrante del presente decreto.
  3. La qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è valida su tutto il territorio nazionale.

Abrogazioni – (Art. 5)

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati l’articolo 3, comma 1, lettera e), l’articolo 4 e l’allegato VI del decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998.

Gli allegati al decreto: i criteri generali per la manutenzione degli impianti e la formazione del tecnico manutentore

Il decreto è accompagnato da due allegati: il primo è dedicato alla definizione dei “Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio”; mentre, il secondo, è specificatamente dedicato ai criteri per la formazione e relativa qualificazione dei tecnici manutentori: “Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza”.

Potete trovare gli allegati completi di seguito:

Allegato 1

Allegato 2

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