Monitoraggio via drone: serve la valutazione da impatto

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Un lettore ci scrive:

«Posso utilizzare un drone, programmato per seguire ronde automatiche, per monitorare il perimetro del mio terreno e documentare i danni causati dalla fauna selvatica ai raccolti?»


Il drone è sostanzialmente una telecamera volante che, al pari di un impianto di videosorveglianza, deve rispettare le prescrizioni del GDPR 679/2016 (oltre a poter essere utilizzato solo se il pilota ha conseguito le necessarie autorizzazioni e rispetta le prescrizioni dell’Enav).

Per non incorrere in sanzioni, bisogna definire chiaramente la finalità del trattamento, ovvero la necessità di proteggere i raccolti dai danni provocati dalla fauna selvatica. Le immagini raccolte devono essere strettamente necessarie a tale scopo.

Deve quindi essere evitata la ripresa di aree circostanti che non fanno parte della proprietà da sorvegliare. La base giuridica per l’eventuale trattamento di dati personali (delle persone che potrebbero transitare nel campo visivo del drone) è il legittimo interesse a proteggere il patrimonio, ma tale interesse deve essere bilanciato con i diritti e le libertà fondamentali degli individui.

Occorre, quindi, informare adeguatamente chi potrebbe transitare nel terreno sottoposto a sorveglianza, posizionando cartelli informativi ben visibili lungo tutto il perimetro.

Tali cartelli devono specificare:

  • l’identità e i recapiti del titolare del trattamento e dell’eventuale responsabile della protezione dei dati, se nominato;
  • la finalità della ripresa e i termini di conservazione delle immagini (non oltre le 24 ore, salvo specifiche e comprovate esigenze;
  • i diritti dell’interessato (accesso, rettifica, cancellazione ecc.);
  • un luogo (fisico o virtuale, come un sito web) dove reperire l’informativa estesa, conforme all’art. 13 del GDPR.

Dato che l’uso di un drone, specie in modalità automatica, può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, è necessario redigere una valutazione d’impatto ai sensi dell’art. 35 del GDPR, documento nel quale viene descritto il trattamento e valutata la sua necessità e proporzionalità rispetto allo scopo perseguito, con le misure di sicurezza adottate per tutelare le persone accidentalmente coinvolte nelle riprese.

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