Controllo accessi, distinzioni opportune

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«È possibile utilizzare un sistema di riconoscimento biometrico per limitare l’accesso ad aree a rischio sui luoghi di lavoro?», chiede un lettore di Sicurezza.

I sistemi biometrici di controllo degli accessi utilizzano le caratteristiche fisiche univoche degli individui (come l’impronta digitale, la scansione dell’iride, il riconoscimento facciale) per identificare le persone e consentire loro l’accesso a determinate aree. Si tratta di soluzioni che possono essere molto efficaci nel prevenire l’accesso non autorizzato ad aree pericolose, ma occorre fare alcune distinzioni.

Attualmente, in Italia, non è possibile procedere al riconoscimento biometrico del volto, in quanto vietato dalla legge fino all’adozione di una specifica norma di regolamentazione degli adempimenti necessari a garantire i diritti degli interessati. È invece possibile utilizzare l’impronta digitale o la scansione dell’iride.

Tuttavia, trattandosi di dati particolari, dovrà essere eseguita una completa analisi dei rischi e una conseguente valutazione dell’impatto del trattamento sui diritti e sulle libertà degli interessati, dando ampia informazione ai dipendenti tramite le informazioni di cui all’art. 13 del GDPR e provvedendo a stipulare idoneo accordo sindacale con le rappresentanze aziendali oppure richiedendo apposita autorizzazione alla locale Direzione Territoriale del Lavoro, dal momento che da tali sistemi può derivare il controllo a distanza dei dipendenti.

La base giuridica del trattamento, relativamente al riconoscimento biometrico, sarà quella della salvaguardia della vita umana e dell’incolumità fisica dei lavoratori, peraltro prevista anche dalla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Tra le finalità del trattamento, sarà opportuno evidenziare che l’utilizzo del sistema biometrico consente di mantenere l’area pericolosa accessibile ai soli dipendenti autorizzati, ma anche di tenere traccia di chi si trova in detta area in caso di incidente.

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