Attivazione delle telecamere di videosorveglianza in assenza dei lavoratori

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videosorveglianza lavoratori

«Il sistema di videosorveglianza della mia azienda è dotato di alcune telecamere interne, che si attivano solo quando viene attivato l’allarme. Devo comunicarne l’installazione all’Ispettorato del Lavoro?», chiede un lettore di Sicurezza.

Risponde Gianluca Pomante, avvocato cassazionista esperto di Data Protection.

La prassi di attivare le telecamere interne solo durante i periodi di assenza del personale è sempre più diffusa, per evitare contestazioni legate alla sorveglianza a distanza dei lavoratori, sebbene la Corte Suprema di Cassazione abbia più volte evidenziato che, dopo le modifiche apportate dal Jobs Act del Governo Renzi, i controlli difensivi, adeguatamente motivati, legittimano l’uso di tali dispositivi anche all’interno delle strutture aziendali.

Videosorveglianza e lavoratori: cosa dice la normativa

La norma di riferimento (art. 4 dello Statuto dei Lavoratori) non consente di individuare le attività di sorveglianza che rientrano con certezza nell’ipotesi di violazione della dignità del lavoratore, che devono essere mutuate dalla giurisprudenza, ma offre uno spunto di riflessione sulla possibilità che dall’installazione derivi il controllo a distanza dei lavoratori, aprendo uno scenario abbastanza ampio, nel quale, a mio parere, rientrano anche le ipotesi in cui la sorveglianza sia attiva solo quando i dipendenti non sono in sede.

È infatti di lapalissiana evidenza che le impostazioni del software di registrazione non escludono che l’impianto possa essere attivato manualmente, né che possano essere modificate temporaneamente dopo la prima configurazione; la relativa semplicità con la quale possono essere attivati dei web server per la consultazione dei dispositivi da remoto, anche senza registrazione, contribuisce a sua volta a rafforzare la convinzione che una preventiva consultazione della Direzione Territoriale del Lavoro, attraverso la modulistica disponibile sul sito, sia opportuna.

Occorre infine anche tener presente che, per quanto riguarda la videosorveglianza anche in assenza dei lavoratori, se l’impianto è nuovo o, pur preesistente, viene integrato con le telecamere interne, l’invio della richiesta di autorizzazione deve essere precedente la data dell’effettiva installazione, pena la sanzione in caso di controllo sul posto, a prescindere dalle prescrizioni eventualmente imposte a tutela dei lavoratori.

 

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