Telecamere in ambito domestico e adempimenti per la tutela della privacy

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Telecamere in ambito domestico

«L’installazione di telecamere in aree private dev’essere indicata ai visitatori?», chiede un lettore di Sicurezza.

Dal punto di vista normativo, l’uso domestico delle telecamere non prevede l’applicazione del Regolamento UE 679/2016 e non sono quindi applicabili neppure gli adempimenti a esso connessi. Tuttavia, è stato ormai ampiamento chiarito che per “uso domestico” può intendersi solo quello che non ha riflessi sulla vita di relazione altrui, dove la telecamera viene utilizzata dal titolare per soddisfare esigenze personali che non possono determinare alcuna conseguenza per gli interessati.

È il principio più volte delineato dall’autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana, secondo la quale anche gli atti semplici di diffusione, come la pubblicazione su un social network o l’estrazione di dati dal DVR per promuovere un giudizio a tutela di un diritto, fanno venir meno il cosiddetto “uso domestico” a favore di un trattamento che rientra a pieno titolo nell’ambito di applicazione del GDPR.

Ne consegue che dovranno essere adottati tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento UE 679/2016, in primis i cartelli di preavviso recanti il simbolo delle telecamere, il nome e i recapiti del titolare, la base giuridica (tutela del patrimonio, delle persone, esigenze organizzative ecc.), la durata del trattamento, l’elenco dei diritti esercitabili dall’interessato e il link all’informativa completa per il pubblico.

In conclusione, anche l’impianto di videosorveglianza casalingo deve tutelare i potenziali visitatori (e, soprattutto, eventuali dipendenti e collaboratori come colf, giardinieri, idraulici ecc.), informando sulla presenza di telecamere di sorveglianza nell’abitazione e nelle aree private interne ed esterne, in modo che gli interessati abbiano la possibilità di rivolgersi al titolare per approfondire l’argomento ed eventualmente esercitare i propri diritti.

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