Videosorveglianza in alloggi temporanei, è possibile?

Condividi

«Sono titolare di un b&b nel quale si sono verificati diversi danneggiamenti, con conseguenti contenziosi per ottenere i risarcimenti. Posso installare delle telecamere di videosorveglianza nelle stanze per dimostrare chi è stato?», chiede un lettore di Sicurezza.

Risponde Gianluca Pomante, avvocato cassazionista esperto di Data Protection.

Videosorveglianza nelle stanze di alloggi temporanei

Assolutamente no – almeno non senza l’autorizzazione di un magistrato e in presenza di chiari indizi di reato (in tal caso, evidentemente, non si applica il Reg. UE n. 679/2016 per la tutela dei dati personali).

Nel momento in cui un qualsiasi immobile viene reso disponibile, anche a titolo gratuito o temporaneamente, a un soggetto, il luogo viene equiparato alla sua dimora privata, nella quale, pertanto, nessuno può installare apparecchi di ripresa audio o video, salvo che a farlo non sia il diretto interessato e comunque nel rispetto dell’altrui diritto a non subire interferenze illecite nella vita privata.

Si incorrerebbe, diversamente, nel reato di cui all’art. 615 bis del Codice Penale, che punisce – secondo consolidato orientamento della Corte Suprema di Cassazione – la presenza di telecamere in ogni luogo ove vengono vissute, anche solo temporaneamente, esperienze intime e private, come l’abitazione, lo studio professionale o una camera d’albergo (mentre sono esclusi da tale tutela i luoghi pubblici, come strade o piazze, o aperti al pubblico, come ristoranti, bar e negozi).

Per quanto la disciplina possa sembrare non tener conto delle esigenze degli imprenditori, si tratta in realtà di una misura ineludibile se solo si considera che negli spazi degli alloggi temporanei – e nei luoghi di dimora in generale – sono coinvolti i dati più intimi della persona ed è quindi indispensabile garantire una tutela assoluta dei diritti in gioco e della riservatezza.

Del resto, l’installazione di videocamere violerebbe comunque il principio di necessità, posto che, per garantirsi il risarcimento, è sufficiente consegnare al cliente la stanza in buono stato e rilevare al check-out, con documentazione fotografica, i danni arrecati, che potranno essere addebitati sullo strumento di pagamento utilizzato per la prenotazione, aggiornando opportunamente termini e condizioni d’uso della struttura.

Richiedi maggiori informazioni

Edicola web

  • n.3 - Giugno 2026 n.3 - Giugno 2026
  • n.2 - Aprile 2026 n.2 - Aprile 2026
  • n.1 - Febbraio 2026 n.1 - Febbraio 2026

Ti potrebbero interessare

Impianti a biomassa

Impianti a biomassa

«Buongiorno, dovrei installare un apparecchio a biomassa – per la precisione una stufa a pellet – all’interno di un monolocale e avrei necessità di sapere se è realizzabile e qual è la norma tecnica di riferimento», chiede un lettore di GT.

Impianto di illuminazione dichiarazione di conformità

Impianto di illuminazione e dichiarazione di conformità

«Il mio condominio ha deciso di installare nel giardino un impianto di illuminazione (lampioni lungo i vialetti e luci sui muri esterni). L’installatore che ha realizzato l’impianto non ha fornito nulla, nemmeno la dichiarazione di conformità e non vuole fornire nulla. Quando gli sono state chieste spiegazioni, ha risposto dicendo di non essere obbligato a rilasciarla perché si tratta di un impianto nuovo, situato all’esterno e non all’interno di un edificio. È vero?», chiede un lettore di Elettro.

studio di tatuaggi

Studio tatuaggi: progettazione e limiti dimensionali

«Per l’impianto elettrico di uno studio di tatuaggi, con superficie 150 m2 e contatore da 9 kW, è necessario il progetto a firma di un tecnico abilitato?», chiede un lettore di Elettro.

impianto GPL

Riutilizzo di un impianto GPL e dichiarazione di conformità

«Nel 1996 abbiamo realizzato, per un cliente, un impianto a gas GPL con serbatoio. Adesso lo stesso cliente ha tolto il serbatoio e ha fatto richiesta per il contatore gas metano. L’impianto verrà modificato solo nel tratto finale, quello che andrà alla nicchia del contatore.
Abbiamo recuperato la vecchia Dichiarazione di Conformità del 1996, che contiene una relazione descrittiva dell’impianto senza alcun disegno. Al fornitore gas posso allegare questa Dichiarazione di Conformità e fare gli Allegati Tecnici Obbligatori solamente per la parte di nuova realizzazione? Naturalmente allegherei anche il disegno di tutto l’impianto, con evidenziata la parte preesistente», chiede un lettore di GT.