L’uso dell’AI nei sistemi di videosorveglianza è possibile, ma richiede grande cautela. Il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) ammette il trattamento di dati biometrici solo in casi specifici e quando esistono adeguate garanzie. In generale, il riconoscimento facciale per finalità di sicurezza privata rappresenta un trattamento ad “alto rischio” e impone una valutazione d’impatto (DPIA) ai sensi dell’art. 35 del GDPR.
Gli operatori del settore devono verificare la liceità della tecnologia proposta e distinguere tra sistemi “intelligenti” che analizzano comportamenti in modo anonimo (meno critici) e sistemi che identificano persone (decisamente più delicati).
Occorre inoltre tenere presente che l’AI Act europeo – la cui applicazione è imminente – classifica il riconoscimento biometrico in tempo reale tra i sistemi di intelligenza artificiale a rischio elevato, per i quali sarà necessario rispettare le specifiche prescrizioni dell’art. 13 e successivi.
Produttori e importatori saranno equiparati nelle responsabilità verso i clienti e l’installatore dovrà rivolgersi a partner adeguati, da selezionare accuratamente.
In sintesi: sì all’innovazione, ma solo se trasparente, proporzionata e rispettosa delle norme di settore.