Ripartizione spese straordinarie di manutenzione facciata e benefici fiscali

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Come vanno ripartite le spese di manutenzione della facciata e cosa avviene se vi è ritardo nella partecipazione ad esse da parte dei condomini? A tali quesiti ha dato riscontro la giurisprudenza, con alcune pronunce recenti sia in ordine alla ripartizione, che in ordine alla perdita di benefici fiscali in caso di ritardo nella partecipazione. In particolare, la giurisprudenza ha affermato che: «Con riguardo alla natura condominiale o meno delle parti esterne dei balconi e della conseguente ripartizione delle spese di riparazione, la parte verticale, inserendosi nella facciata, è ritenuta, di proprietà comune e, le spese per gli interventi di manutenzione della stessa devono essere ripartite tra tutti i condomini in ragione dei millesimi di proprietà». Tribunale Palermo sez. II, 08/06/2020, n.1648. Inoltre: In caso di mancata nomina dell’amministratore, l’assemblea, ai sensi dell’art. 1135 c.c., ha sempre il potere di ratificare la spesa effettuata direttamente da parte di alcuni condomini in ordine ai lavori di manutenzione straordinaria delle parti comuni, ancorché non indifferibili ed urgenti. Ne consegue che, in caso di ritardo nella partecipazione delle spese di riparazione e la conseguente impossibilità di documentarle, non spetta il risarcimento per la mancata fruizione dei benefici fiscali. Cassazione civile sez. VI, 08/06/2020, n.10845.

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