Quando è esclusa la responsabilità del proprietario locatore?

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Nel caso in esame la società Alfa depositava ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello territorialmente competente che negava ad Alfa il risarcimento del danno subito dalla stessa all’immobile di loro proprietà a causa della fuoriuscita di acqua proveniente dall’immobile sovrastante di proprietà della società Beta, immobile concesso in locazione a Tizio. La corte d’Appello negava difatti la responsabilità di Beta ritenendo che la stessa fosse esclusivamente imputabile al conduttore, e nel caso di specie a Tizio; secondo quanto sancito dalla corte territoriale il conduttore è responsabile per i danni arrecati a terzi dai beni accessori e da altre parti dell’immobile locato con facoltà e obbligo di intervenire per evitare pregiudizi ad altri soggetti.

La Corte di Cassazione confermando quando statuito dal giudice di secondo grado ha affermato che: “nel caso di locazione della cosa, pertanto, costituisce principio del tutto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il proprietario dell’immobile locato, conservando la disponibilità giuridica del bene e quindi la custodia delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati, è responsabile, ai sensi dell’art. 2051 cod.civ., dei danni cagionati a terzi da dette strutture ed impianti (salvo rivalsa sul conduttore che abbia omesso di avvertirlo ex art. 1577 cod.civ.), mentre con riguardo ad altre parti ed accessori del bene locato, delle quali il conduttore ha la disponibilità con facoltà od obbligo di intervenire allo scopo di evitare pregiudizio a terzi, la responsabilità verso i terzi, secondo la previsione della suddetta norma, grava soltanto sul medesimo”. (Cass. Civ ordinanza n. 8769/2019).

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