La stufa a pellet senza documentazione, che fare?

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«Devo fare manutenzione a una stufa a pellet installata dopo l’anno 2008 senza Dichiarazione di Conformità. Il proprietario è un professionista che, per regolarizzare l’impianto di casa sua, rilascerebbe una dichiarazione sulla corretta installazione del sistema stufa/canna fumaria. Il manutentore, che compila il Rapporto di Controllo e verifica visivamente il sistema fumario, è comunque responsabile in caso di incendio?» chiede un lettore di GT il giornale del termoidraulico. Per l’installazione non può essere rilasciata Dichiarazione di Rispondenza essendo successiva al marzo 2008, ma un professionista può comunque rilasciare…

«Devo fare manutenzione a una stufa a pellet installata dopo l’anno 2008 senza Dichiarazione di Conformità. Il proprietario è un professionista che, per regolarizzare l’impianto di casa sua, rilascerebbe una dichiarazione sulla corretta installazione del sistema stufa/canna fumaria. Il manutentore, che compila il Rapporto di Controllo e verifica visivamente il sistema fumario, è comunque responsabile in caso di incendio?»

Per l’installazione non può essere rilasciata Dichiarazione di Rispondenza essendo successiva al marzo 2008, ma un professionista può comunque rilasciare una relazione, che non potrà chiamare “Dichiarazione di Rispondenza” ma “Certificato di Collaudo” oppure “Relazione di Collaudo” o simile. Si tratta di un documento che non ha valore legale ai fini del DM 37/08, ma idoneo per certificare la sicurezza e le responsabilità.

Come riferimento tecnico, ovviamente, la norma da rispettare è la UNI 10683 che, ai punti 5 e 6, definisce le modalità di installazione e quindi i requisiti che deve avere il sistema per poter essere dichiarato idoneo.

Per quanto riguarda la canna fumaria bisognerebbe risalire dai materiali, ovviamente se marcati CE, all’idoneità delle loro caratteristiche e alla compilazione della “Targa Camino”.

Ricordiamo, per inciso, che il professionista – per operare in questo campo – deve essere iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche.

Il manutentore, invece, deve far riferimento al punto 8 della norma stessa, in cui non sono menzionate verifiche specifiche sul camino inteso come materiali etc, ma si prevede semplicemente una verifica della funzionalità (prova di tiraggio) oltre a controlli “visivi” e normali operazioni di pulizia.

Al termine, il manutentore compila un Rapporto Tecnico come da esempio in appendice D della norma.

Da quanto detto sopra le responsabilità maggiori le ha il professionista.

Il manutentore, a tutti gli effetti, sulle problematiche relative a materiali, coibentazioni, etc, relative alla canna fumaria ha responsabilità limitate al “visibile”. Questo significa che, se l’eventuale problema che porta all’incendio (tipicamente tubo metallico che passa attaccato a solaio in legno) è “nascosto”, la responsabilità del manutentore è molto limitata se non nulla, e questo si scopre in fase di perizia a seguito di eventuali indagini o cause: ovvio che se dalla stufa esce un tubo metallico e questo passa solai in legno in posizione visibile, senza distanziatori o coibentazioni, il manutentore non potrà motivare che non era suo compito fare valutazioni sui materiali e sulle modalità di installazione, essendo questa una “macroscopica” difformità. Infine, in caso di incidente grave, il PM tenderà comunque, almeno nella fase iniziale, a coinvolgere tutte quelle figure che avrebbero potuto evitare l’incidente e non l’hanno fatto.

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