Va risarcito il danno all’immagine dell’amministratore del condominio se il fornitore diffonde notizie false?

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“L’amministratore può rivendicare il diritto al risarcimento del danno da un terzo se la sua professionalità viene scalfita ingiustamente da una pratica commerciale scorretta”.

Il principio riportato è stato espresso da Giudice di Pace di Roma, con una sentenza del 14 luglio 2015, in relazione ad una fattispecie in cui il fornitore di un condominio è stato condannato al risarcimento, per avere diffuso notizie che recavano grave danno all’immagine dell’amministratore dello stabile.

In particolare, il fornitore nonostante fosse stato avvisato dallo stesso amministratore del pagamento di quanto dovuto, aveva affitto un avviso sul portone del condominio avvertendo i condomini della sussistenza di un debito a loro carico, e precisando che, in caso di mancato versamento delle somme dovute entro dieci giorni, avrebbe interrotto la fornitura in questione.

Condomini che ovviamente chiedevano immediatamente contezza all’amministratore di quanto accaduto. Chiamato a giudicare il caso, il Giudice di Pace con la sentenza richiamata, ha quindi condannato la società convenuta al pagamento, in favore dell’amministratore del condominio, della somma di € 3.000,00 a titolo di risarcimento per il danno subito all’immagine.

Si aggiunga che nella sentenza in esame il Giudice ha anche sottolineato come “una società addetta alla somministrazione di un importante bene, non potrebbe consentire al sistema informatico l’avvio della procedura di preavviso del distacco dell’utenza senza il controllo di personale umano, ovvero senza un efficace coordinamento tra gli uffici addetti alla esazione dei crediti.

Gli obblighi di corretta, trasparenza ed efficienza (vedasi art. 2, comma 2, codice del consumo) impongono ad una società di somministrazione come quella in specie, di garantire un approccio personale nei confronti di un “utente/consumatore”, specie se esso sia un condomino degli edifici”.

Silvia Ceruti

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