Infortunio e responsabilità del datore di lavoro

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L’imprenditore è tenuto a norma dell’art. 2087 cod.civ. ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Ne consegue che è responsabile in relazione ad errori commessi nello scegliere lavoratori competenti e capaci (culpa in eligendo) e commessi per mancata vigilanza circa il rispetto da parte dei lavoratori delle misure di sicurezza adottare (culpa in vigilando).

Nella fattispecie in esame la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1312 del gennaio 2014, ha statuito che “l’obbligo di prevenzione di cui all’art. 2087 c.c., che non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre che in concreto si rendono necessarie per la tutela del lavoratore in base all’esperienza e alla tecnica; tuttavia da detta norma non può desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed innominata diretta ad evitare qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che il danno si sia verificato, occorrendo invece che l’evento sia riferibile a sua colpa, dal momento che la colpa costituisce, comunque, elemento della responsabilità contrattuale del datore di lavoro”.

Silvia Ceruti

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