Impianto termico centralizzato: escluso il “diritto di condominio”

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Un condomino veniva condannato, sia in primo che in secondo grado, alla riduzione in pristino della situazione antecedente per avere effettuato una serie di interventi su aree condominiali, che avevano comportato la modifica dell’impianto di riscaldamento e interferito sui servizi comuni. Secondo il condomino però le modifiche apportate all’impianto termico centralizzato, affrontate a proprie spese, senza alcuna pretesa di rimborso da parte del condominio, sarebbero state solo quelle necessarie per migliorare il godimento dell’impianto (in considerazione del suo cattivo funzionamento) e i lavori non avrebbero determinato mutamenti di destinazione della cosa comune. Inoltre secondo lui gli interventi effettuati non erano da considerarsi innovazioni ex art. 1120 c.c. per le quali è richiesta una delibera approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio, e che fa divieto di effettuare innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o sicurezza del fabbricato, che alterino il decoro architettonico, o che rendano talune parti comuni inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino, ma semplici modificazioni ex art. 1102 c.c. Ossia interventi che presuppongono un intervento sulla cosa comune che non intacchi in modo notevole la sua entità sostanziale né la sua destinazione originaria, e che rientrano nel potere spettante ad ogni condomino, che se ne sobbarchi la relativa spesa, senza necessità del previo consenso dell’assemblea. Di diverso, avviso la Corte di Cassazione civile con la sentenza n. 1898 del 3 febbraio 2015, nel rigettare il ricorso ha confermato la condanna al ripristino dello stato dei luoghi del condomino, escludendo nel caso in questione, l’applicabilità dell’art. 1102 c.c. secondo cui “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa”. Secondo i giudici infatti, la sua applicazione ha come presupposto una situazione di comproprietà del bene comune. Ossia secondo i giudici “affinché possa ravvisarsi il diritto di condominio su un determinato bene, un impianto o un servizio comune, è necessario che sussista una relazione di accessorietà tra questi e l’edificio in comunione ed un collegamento funzionale tra i primi e le unità immobiliari di proprietà singola”. Nella fattispecie in esame invece il ricorrente non poteva ritenersi comproprietario dell’impianto centralizzato di riscaldamento.

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