Videosorveglianza e GDPR

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«Per quanto tempo possiamo conservare le registrazioni delle immagini del sistema di videosorveglianza installato a protezione della facciata del condominio in cui abito?», chiede un lettore di Elettro.
I sistemi di videosorveglianza sono soggetti ai provvedimenti del Garante della Privacy…

videosorveglianza«Per quanto tempo possiamo conservare le registrazioni delle immagini del sistema di videosorveglianza installato a protezione della facciata del condominio in cui abito?», chiede un lettore di Elettro.

I sistemi di videosorveglianza sono soggetti ai provvedimenti del Garante della Privacy. Per le riprese in aree pubbliche occorre rispettare alcune regole di privacy, messe in evidenza:

  • dal Testo Unico in materia di tutela della Privacy (Decreto Legislativo 196/2003);
  • dal D.Lgs. 101/2018 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.

Tempo di conservazione delle immagini del sistema di videosorveglianza

Le immagini registrate non possono essere conservate più a lungo di quanto necessario per le finalità per le quali sono acquisite – art. 5, paragrafo 1, lett. c) ed e), del Regolamento -. In base al principio di responsabilizzazione (art. 5, paragrafo 2, del Regolamento), spetta al titolare del trattamento individuare i tempi di conservazione delle immagini, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Ciò salvo che specifiche norme di legge non prevedano espressamente determinati tempi di conservazione dei dati (si veda, ad esempio, l’art. 6, co. 8, del D.L. 23/02/2009, n. 11, ai sensi del quale, nell’ambito dell’utilizzo da parte dei Comuni di sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per la tutela della sicurezza urbana, “la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione”).

In generale, come nel caso del lettore, gli scopi legittimi della videosorveglianza sono spesso la sicurezza e la protezione del patrimonio. Solitamente è possibile individuare eventuali danni entro uno o due giorni. Tenendo conto dei principi di minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione, i dati personali dovrebbero essere – nella maggior parte dei casi (ad esempio se la videosorveglianza serve a rilevare atti vandalici) – cancellati dopo pochi giorni, preferibilmente tramite meccanismi automatici.

Quanto più prolungato è il periodo di conservazione previsto (soprattutto se superiore a 72 ore), tanto più argomentata deve essere l’analisi riferita alla legittimità dello scopo e alla necessità della conservazione. Ad esempio, normalmente il titolare di un piccolo esercizio commerciale si accorgerebbe di eventuali atti vandalici il giorno stesso in cui si verificassero. Un periodo di conservazione di 24 ore è quindi sufficiente. La chiusura nei fine settimana o in periodi festivi più lunghi potrebbe tuttavia giustificare un periodo di conservazione più prolungato.

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