Infortuni: la responsabilità è del datore di lavoro

infortunioIl datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio del dipendente, sia in caso di omissione delle misure protettive, sia quando, pur predisposte, non controlli e vigili che siano di fatto rispettate.

Di conseguenza, in tutte le ipotesi in cui vi sia inadempimento datoriale rispetto all’adozione di cautele, idonee ad impedire che si verifichi un infortunio e un danno, la condotta colposa del dipendente non può avere alcun effetto esimente e neppure può rilevare ai fini del concorso di colpa.

Nello specifico, la Corte di Cassazione ha cassato una sentenza di merito che aveva escluso ogni responsabilità datoriale a causa di una condotta “anomala” del dipendente, senza tuttavia indagare sulla presenza e idoneità delle misure di prevenzione ad evitare il danno stesso. (Cassazione civile sez. lav., 21/09/2021, n.25597)

Ti potrebbero interessare

cancello condominiale

Automazione del cancello condominiale e maggioranze assembleari: i limiti della “notevole entità”

immissioni climatizzatore

Climatizzatori in condominio: la tollerabilità delle immissioni si misura sul caso concreto

ritardi P.A.

Ritardi di approvazione dei progetti di fotovoltaico e responsabilità della P.A.

forniture di gas

Forniture di gas e conciliazione stragiudiziale