Malfunzionamento dell’impianto elettrico: responsabilità del condominio

Nella fattispecie in esame Tizio citava in giudizio il condominio Alfa affinché venisse condannato al risarcimento dei danni patiti dallo stesso nella propria unità immobiliare a causa del malfunzionamento dell’impianto elettrico.

Lamentava difatti Tizio che a seguito a dei lavori di rifacimento dell’impianto elettrico condominiale, si erano verificate nel suo appartamento continue interruzioni di fornitura dell’energia elettrica a causa delle quali aveva subito il guasto di alcuni elettrodomestici presenti nel suo appartamento. In accoglimento di tale domanda il giudice di prime cure condannava il condominio al risarcimento del danno.

Quest’ultimo impugnava la sentenza dinnanzi la Corte d’Appello la quale, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale negava l’esistenza di un nesso causale tra il cattivo funzionamento dell’impianto condominiale e quello di proprietà esclusiva di Tizio nonché tra i difetti dell’impianto condominiale e i danni subiti da Tizio.

Avverso tale sentenza Tizio propose ricorso in Cassazione e la Corte, definitivamente pronunciatasi, richiamando quando sostenuto dalla Corte d’Appello, rigettando le domande avanzate affermò, in riferimento al funzionamento dell’impianto elettrico comune e alla relativa responsabilità del condominio che: “l’art 1117 n. 3 c.c., delimita chiaramente quale sia l’estensione dell’impianto condominiale di distribuzione e trasmissione dell’energia elettrica e quale, sia quindi, il suo “confine” rispetto all’inizio degli impianti rientranti nelle proprietà esclusive delle rispettive unità immobiliari, avendo riguardo al “punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini”. Sicchè una responsabilità del condominio per i danni cagionati dal cattivo funzionamento dell’impianto elettrico si limita a quella parte del sistema che sia posto prima delle diramazioni negli appartamenti, rimanendo i singoli condomini tenuti alla manutenzione degli impianti interni.” (Corte Cass. Ord. 116608/2017).

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