Nel caso in esame, una condomina conveniva in giudizio il condomino e l’amministratore, affinché fossero condannati in solido al risarcimento dei danni subiti a causa dell’allagamento del terrazzo di sua proprietà. Rappresentava, inoltre, che, nel tentativo di rimuovere l’acqua piovana che dal terrazzo si era riversata nell’appartamento, era scivolata sul pavimento, riportando un trauma. La medesima attrice chiedeva altresì la condanna di entrambi all’esecuzione dei lavori necessari per l’eliminazione dei vizi del sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche.
Le domande della ricorrente venivano rigettate sia in primo che in secondo grado.
Impugnata la sentenza, la Corte di Cassazione ha rilevato che: “nella fattispecie disciplinata dall’art. 2051 cod. civ. il nesso causale non si identifica nel rapporto eziologico tra l’evento e la condotta di un agente, bensì, attraverso una concatenazione di fatti di altra natura, tra la cosa in custodia e l’evento dannoso. L’accertamento della ricorrenza della colpa del danneggiato non è affatto estraneo alla ricostruzione del nesso causale tra res ed evento dannoso, poiché la colpa della vittima del sinistro costituisce requisito legale della rilevanza causale della sua condotta ai fini della possibile esclusione del nesso medesimo.
Ciò si verifica quando tale condotta, operando quale causa sopravvenuta, secondo il meccanismo delineato dall’art. 41, secondo comma, cod. pen., si sovrappone alla preesistente situazione della res, degradandola a mera occasione del danno. Ne consegue che non è estraneo alla verifica della causalità che il giudice è chiamato a svolgere l’accertamento della condotta del danneggiato, intesa non quale criterio di imputazione del fatto (poiché il soggetto che danneggia sé stesso non pone in essere un illecito ex art. 2043 cod. civ.), bensì come requisito della sua rilevanza causale, potendo la condotta del danneggiato escludere la responsabilità del custode ove costituisca l’unica ed esclusiva causa dell’evento dannoso, relegando la cosa a mera occasione del danno” (Cass. civ., ord. n. 12013/2026).
Alla luce di tale principio emerge che ai fini dell’art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può assumere rilievo causale decisivo fino ad escludere la responsabilità del custode quando costituisca l’unica causa dell’evento dannoso.
