Strutture ricettive e normativa relativa agli impianti antincendio

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«Ci sono stati aggiornamenti normativi in materia di impianti antincendio per strutture ricettive con fino a 50 posti letto?», chiede un lettore di Elettro.

Per rispondere è necessario fa­re un excursus storico che ri­chiede di tornare abbastanza indietro nel tempo…

«Ci sono stati aggiornamenti normativi in materia di impianti antincendio per strutture ricettive con fino a 50 posti letto?», chiede un lettore di Elettro.

Per rispondere è necessario fa­re un excursus storico che ri­chiede di tornare abbastanza indietro nel tempo. Il riferimen­to legislativo principale, in ma­teria di prevenzioni incendi per gli alberghi, è il regolamento del 7 ottobre 2011 del regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151. Il re­golamento si applica ad alberghi e simili, ricompresi al punto 66 dell’allegato I al decreto.

L’attivi­tà n. 66 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 “Criteri di assoggettabilità: Alberghi, pensioni, motel, villag­gi albergo, residenze turistico-al­berghiere, studentati, villaggi tu­ristici, alloggi agrituristici, ostel­li per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti let­to; Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, vil­laggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 perso­ne” stabilisce 3 categorie:

  • fino a 50 posti letto;
  • oltre 50 posti letto e fino a 100 posti letto;
  • oltre 100 posti letto.

A differenza di quanto avveniva precedentemente (vecchio elen­co del D.M. 16/2/1982) l’attività 66, da 12 anni comprende anche attività prima non soggette co­me residenze turistico alberghie­re, rifugi alpini, case per ferie, campeggi, villaggi-turistici, ecc.

Il Decreto 16 marzo 2012 (GU n. 76 del 30 marzo 2012), ha poi stabilito un Piano Straordinario per l’adeguamento alle disposi­zioni di prevenzione incendi del­le strutture ricettive turistico-al­berghiere con più di 25 posti let­to, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell’interno 9 aprile 1994, che non avessero già completato l’a­deguamento alle vigenti disposi­zioni di prevenzione incendi.

Vie­ne poi la Legge 24 febbraio 2023, n. 14 (GU Serie Generale n.49 del 27-02-2023) “Conversione in leg­ge, con modificazioni, del decre­to-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgen­ti in materia di termini legislati­vi. Proroga di termini per l’eser­cizio di deleghe legislative” che proroga i termini previsti per l’a­deguamento per le strutture in possesso dei requisiti per l’am­missione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell’in­terno 16 marzo 2012.

In partico­lare, all’ art. 12-bis Prevenzio­ne degli incendi nelle strutture turistico-ricettive riporta:

  • in considerazione dell’impatto che l’emergenza pandemica, la situazione geopolitica interna­zionale e l’incremento dei prez­zi dell’energia elettrica e del gas naturale hanno prodotto sui conti delle imprese, riducen­done la capacità di investimen­to, al comma 1122 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dal­la seguente: le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della rego­la tecnica di cui al decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzet­ta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requi­siti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamen­to antincendio, di cui al decre­to del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l’ade­guamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024, previa pre­sentazione al comando provin­ciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA par­ziale, attestante il rispetto di al­meno sei delle seguenti prescri­zioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:
  1. resistenza al fuoco delle strutture;
  2. reazione al fuoco dei materiali;
  3. compartimentazioni, corri­doi, scale, ascensori e mon­tacarichi;
  4. impianti idrici antincendio;
  5. vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuo­co dei materiali;
  6. vie di uscita ad uso promiscuo, con esclu­sione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei ma­teriali;
  7. locali adibiti a deposi­ti;
  8. limitatamente ai rifugi alpi­ni, il termine di cui all’artico­lo 38, comma 2, del decre­to-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modifi­cazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2023».
  • nelle more del completo ade­guamento alle previsioni di cui all’articolo 1, comma 1122, lette­ra i), della legge n. 205 del 2017, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, i titolari delle attività di cui alla citata lettera i) sono tenuti a:
  1. pianificare ed attuare se­condo la cadenza stabilita nell’allegato I al decreto del Ministro dell’interno 1° set­tembre 2021, pubblicato nel­la Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021, l’at­tività di sorveglianza volta ad accertare visivamente la permanenza delle norma­li condizioni operative, della facile accessibilità e dell’as­senza di danni materiali sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di e­sodo e sulla completa e si­cura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emer­genza, su estintori e altri si­stemi di spegnimento, appa­recchi di illuminazione e im­pianto di diffusione sonora o impianto di allarme;
  2. applicare le misure previste dall’articolo 5 del decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nel­la Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012;
  3. provvedere all’integrazione dell’informazione dei lavo­ratori sui rischi specifici de­rivanti dal mancato adegua­mento antincendio dell’atti­vità;
  4. integrare il piano di emer­genza con le misure specifi­che derivanti dall’analisi del rischio residuo connesso al­la mancata attuazione delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri all’inter­no delle attività;
  5. assicurare al personale inca­ricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incen­di, lotta antincendio e gestio­ne del piano di emergenza la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR di cui all’alle­gato III al decreto del Mini­stro dell’interno 2 settembre 2021, pubblicato nella Gaz­zetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021.
  • i soggetti che hanno superato il periodo di addestramento pre­visto dal comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, se occupati nelle attività ricettive turistico-alber­ghiere, possono essere adibi­ti all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta an­tincendio e gestione del piano di emergenza, con esonero dal­la frequenza dei corsi previsti dalla lettera e) del comma 2 e dal rilascio dei relativi attestati.

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