Quando non si applica la normativa sulla protezione dei dati nell’installazione di impianti di videosorveglianza?

Nel caso in esame, le autorità competenti rilevavano l’installazione, sul muro dell’immobile di proprietà di Tizio, di un impianto di videosorveglianza che dagli accertamenti svolti, risultava idoneo a riprendere l’area pubblica adiacente e pertanto non si limitava a riprendere la parte di proprietà di Tizio.

Veniva segnalata pertanto tale situazione all’Autorità garante la quale, in tema di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali mediante l’installazione di un impianto di videosorveglianza, faceva una distinzione a seconda che l’impianto veniva installato per attività a carattere esclusivamente personale o domestico. In tal caso, infatti, veniva esclusa l’applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati.

Nello specifico affermava l’autorità che: «L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza da parte di persone fisiche nelle aree di diretto interesse (quali quelle inerenti al proprio domicilio e le sue pertinenze) è quindi da ritenersi, in linea di massima, escluso dall’ambito di applicazione materiale delle disposizioni in materia di protezione dati, perché rientrante tra i trattamenti effettuati per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale e domestico. Ciò a condizione che l’ambito di comunicazione dei dati non ecceda la sfera familiare del titolare e le immagini non siano oggetto di comunicazioni a terzi o di diffusione e il trattamento non si estenda oltre gli ambiti di stretta pertinenza del titolare riprendendo immagini in aree comuni (anche condominiali come scale, androni, parcheggi), luoghi aperti al pubblico, o aree di pertinenza di terzi (giardini, terrazzi, porte o finestre di terzi).

Ne discende quindi che è possibile installare sistemi di ripresa video, senza dover adempiere agli obblighi previsti dalle norme in materia di protezione dei dati personali, purché l’angolo di visuale delle telecamere sia limitato alle sole zone di propria pertinenza, anche eventualmente attraverso l’attivazione di una funzione di oscuramento delle parti eccedenti.

Soltanto in presenza di situazioni di rischio effettivo, il titolare del trattamento può, sulla base di un legittimo interesse, estendere la ripresa delle videocamere anche ad aree che esulano dalla propria esclusiva pertinenza, purché ciò sia adeguatamente motivato e suffragato da idonea documentazione (es. denunce, minacce, furti). In tali casi, il titolare del trattamento è tenuto tuttavia al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dati personali».

(Garante per la protezione dei dati personali provvedimento n. 477 del 12/10/23).

Ti potrebbero interessare

rilevazione dei consumi

Guasti, consumi e bollette: l’importanza di definire le responsabilità del distributore

Con l’ordinanza n. 34762 del 28 dicembre 2024, la Corte di Cassazione è intervenuta nel contenzioso tra un utente e i soggetti erogatori di energia elettrica riguardo la responsabilità del distributore per un contatore guasto e le relative conseguenze civili.

riscaldamento centralizzato

Soppressione del riscaldamento centralizzato, quando il condomino può chiedere il ripristino?

fotovoltaico

Autonomie regionali e fotovoltaico

Una recente pronuncia della Corte costituzionale è intervenuta sul rapporto tra autonomie regionali e transizione energetica, stabilendo i confini giuridici di disciplina dell’installazione degli impianti fotovoltaici da parte delle regioni compatibilmente agli obiettivi climatici nazionali ed europei.

Concessioni e geotermia regionale

Il TAR della Toscana ha respinto i ricorsi presentati da alcune associazioni ambientaliste contro il rinnovo delle concessioni minerarie in Toscana in relazione allo sfruttamento della geotermia.