Contratto di fornitura di energia elettrica e forma scritta

Secondo costante giurisprudenza, il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta ma la sua conclusione può ottenersi anche per fatti concludenti (come, ad esempio, il pagamento di fatture di fornitura) e se ne può essere data prova con ogni mezzo.

In tal senso, ha statuito in passato sia la giurisprudenza di legittimità che di merito con diverse pronunce anche recentissime, a titolo esemplificativo si citano: Cassazione, sezione III, 14.07.2023, n. 20267; in senso conforme già Cassazione, Sezioni Unite, 22.05.1996, n. 4715.

I medesimi principi sono stati poi recentemente ripresi dalla giurisprudenza di merito, e in particolare dal Tribunale di Velletri che ha affermato chiaramente che qualora, in caso di controversia sul punto, una delle parti produca in giudizio, a fronte dell’utilizzazione di energia elettrica, il pagamento di molteplici fatture, tale circostanza dimostra inequivocabilmente che il rapporto contrattuale è stato concluso, avendo ricevuto regolare esecuzione sia dal lato del somministrante che del somministrato.

(Tribunale di Velletri, Sentenza n. 323/2024).

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