Progetti elettrici per manifestazione in esterna

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«Nella relazione di sicurezza per una manifestazione temporanea totalmente in esterna, il professionista del piano della sicurezza afferma che: “[…] non è obbligatorio il progetto elettrico; non è obbligatorio affidare i lavori a impresa installatrice abilitata in camera di commercio”, essendo impianti elettrici eseguiti all’aperto e non essendo ricompresi nel campo di applicazione del Decreto 37/08.

Ovvero, mi verrebbe da dire che chiunque può realizzare l’impianto e chiunque può progettarlo! Vorrei chiedervi se tale affermazione sia veritiera e se sussistono degli obblighi normativi o legislativi differenti dal DM 37/08?.

Se l’affermazione fosse comunque corretta e rispondente al dettato normativo e legislativo, direi che siamo in un vuoto legislativo da colmare! Sarebbe sufficiente stendere il DM 37/08 anche agli impianti eseguiti in esterna…?», chiede un lettore di Elettro.

Il dubbio messo in evidenza dal lettore è sicuramente interessante, soprattutto ora che siamo alle porte della stagione degli spettacoli e delle manifestazioni all’aperto. Può quindi sicuramente essere utile fare un po’ di chiarezza a riguardo.

Il DM 37/08 si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. In questo caso quindi l’utente ha ragione, il decreto non si applica agli impianti elettrici collocati all’esterno e non a servizio di un edificio e quindi al caso in questione.

Tuttavia, il caso in esame rientra sicuramente nell’ambito dei locali di pubblico spettacolo la cui gestione e organizzazione, anche e soprattutto dal punto di vista della sicurezza, è disciplinata dal TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza che vede la luce con il R.D. 18 giugno 1931, n.773 e l’ultimo aggiornamento il 30/06/2022) che richiede verificare le condizioni di solidità, sicurezza e igiene dei locali o degli impianti.

Nello specifico per locali o impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone queste verifiche e accertamenti vengono sostituite da una relazione tecnica di un professionista iscritto all’albo:

  • degli ingegneri;
  • degli architetti;
  • dei periti industriali;
  • dei geometri.

Che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell’Interno. Il TULPS istituisce anche le commissioni di vigilanza comunali aventi anche il compito di esprimere il proprio parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e intrattenimento o di sostanziali modifiche a quelli esistenti.

Questo risponde al punto relativo al progetto ma non quello della qualifica dell’impresa di installazione. A questo proposito si può citare che la Lettera Circolare n.1212 del 23 marzo 2009 emanata dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica afferma che l’installazione di impianti elettrici temporanei in luoghi di spettacolo e trattenimento, è assimilabile al caso degli “impianti di cantiere e similari” di cui all’art.10, comma 2 e quindi l’obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità sussiste e quindi anche quello dell’abilitazione.

A queste manifestazioni si applica la regola verticale dei VVF (RV15, vedi DM 22/11/22); quindi, indipendentemente, dalla necessità di una qualifica chi li realizza si assume la responsabilità di averli “progettati, installati, verificati, eserciti e manutenuti a regola d’arte, in conformità alla regolamentazione vigente, secondo le norme applicabili” (S.10.4.1 del Codice di Prevenzione Incendi) e che gli impianti elettrici “garantiscono gli obiettivi di sicurezza antincendio riportati al paragrafo S.10.5 e sono conformi alle prescrizioni tecniche riportate al paragrafo S.10.6”.

Infine, se sono Luoghi di Lavoro, si applica anche il D.Lgs 81/08, in particolare il capo III e quindi l’art. 81 (Requisiti di sicurezza), comma 1: “Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte.” a ribadire i concetti della L.186/68.

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