Autoconsumo diffuso

Condividi

«Un cliente è proprietario di due capannoni distanti 3 km l’uno dall’altro ma in due comuni differenti. Mi chiede se sia possibile installare un impianto FV da 500 kWp su uno dei due capannoni e poi alimentare anche l’altro. Si può fare?», chiede un lettore di Elettro.

autoconsumo diffuso

«Un cliente è proprietario di due capannoni distanti 3 km l’uno dall’altro ma in due comuni differenti. Mi chiede se sia possibile installare un impianto FV da 500 kWp su uno dei due capannoni e poi alimentare anche l’altro. Si può fare?», chiede un lettore di Elettro.

Il disorientamento del lettore è più che lecito. La regolamentazione in tema è infatti complessa e in divenire, ma cerchiamo di mettere in ordine.
Il riferimento principale è rappresentato dalla Delibera 727/2022/R/eel, con la quale ARERA ha approvato il “Testo integrato autoconsumo diffuso” (TIAD), che stabilisce le modalità per valorizzare l’autoconsumo diffuso, introducendo semplificazioni procedurali rispetto alla normativa transitoria in vigore dal 2020, in conformità con i decreti legislativi 199/21 e 210/21.

Autoconsumo diffuso, le novità

Tra le novità rispetto alla Delibera 318/2020/R/eel vi sono definizioni univoche per le diverse configurazioni di autoconsumo diffuso e la distinzione di due perimetri geografici:
• la zona di mercato, rilevante per l’identificazione dell’energia elettrica condivisa;
• l’area sottesa alla stessa cabina primaria, rilevante per l’individuazione dell’energia elettrica effettivamente autoconsumata.

La localizzazione in comuni diversi continua quindi a non avere rilevanza, ma è necessario che i due siti del cliente del lettore siano alimentati dalla stessa cabina primaria (e non più alla cabina secondaria). L’applicazione del TIAD che era prevista dal 1° marzo 2023 o in concomitanza con l’entrata in vigore del decreto del MASE contenente gli strumenti di incentivazione economica, se successiva, rendendo valida quest’ultima data.

Da tale momento, le configurazioni per l’Autoconsumo Collettivo e le Comunità Energetiche già esistenti rientreranno nel TIAD: per le prime non ci saranno cambiamenti, mentre per le seconde sarà possibile estendersi in un’area più vasta (zona di mercato per energia condivisa e area sottesa a cabina primaria per valorizzazione dell’energia autoconsumata) e includere anche impianti di potenza superiore a 200 kW, con una lieve riduzione del contributo di valorizzazione dell’autoconsumo (che non include più la restituzione della parte variabile della tariffa di distribuzione, pari a 0,59 €/MWh su un totale di 8,37 €/MWh ai valori del 2022).

Il nuovo TIAD include tutte le forme di autoconsumo diffuso: gruppi di autoconsumatori che operano collettivamente in edifici e condomini, comunità energetiche e autoconsumatori individuali su rete pubblica compresi quindi quelli prospettati dal lettore.

Edicola web

  • n.2 - Marzo 2026
  • n.1 - Febbraio 2026
  • n.10 - Dicembre 2025

Ti potrebbero interessare

Chiarimenti normativi CEI EN IEC 62305-2

Chiarimenti normativi

«Ho visionato la nuova edizione della Norma CEI EN IEC 62305-2, ma vorrei comprendere meglio secondo quali criteri un impianto potrebbe risultare non autoprotetto», chiede un lettore di Elettro.

caldaie

Appartamento con due caldaie

«Buongiorno, sono in procinto di acquistare il monolocale confinante con il mio appartamento allo scopo di aumentare i vani della mia attuale abitazione, per esigenze di spazio. Il monolocale e il mio appartamento sono naturalmente ora completamente divisi in termini di impiantistica (acqua, luce, e gas). Il mio obiettivo, se non altro dettato da un minor intervento di ristrutturazione, verterebbe nel tenere entrambe le caldaie rendendo autonome le due case, anche se dopo la ristrutturazione risulteranno in un’unica abitazione. I miei dubbi sono relativi ai contatori, alla documentazione e alla reale possibilità d’esecuzione in termini di legalità e conformità», chiede un lettore di GT.

dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità

«È realmente necessario rilasciare la dichiarazione di conformità anche per interventi di modesta entità? In molti casi il tempo richiesto per la compilazione della documentazione sembra superare quello impiegato per l’esecuzione del lavoro stesso…», chiede un lettore di Elettro.

Tubazione del gas: rifacimento e riutilizzo