Terminologia: “interruttore generale” e “dispositivo generale”

Condividi
dispositivo generale interruttore
immagine di pvproductions su Freepik.com

«Per quale motivo l’articolo 37.2 della Norma CEI 64-8 utilizza il termine “interruttore generale” mentre la Norma CEI 0-21 adotta il termine “dispositivo generale”? Tale differenza terminologica implica che il montante debba essere protetto esclusivamente mediante un interruttore e non sia quindi ammesso l’uso di fusibili?», chiede un lettore di Elettro.

Lettore attento, sono molto d’accordo è importante prestare sempre la massima attenzione nella scelta dei termini. Oserei dire ancor più da parte di chi scrive rispetto a chi legge. Sebbene sia sempre auspicabile coerenza terminologica nell’ambito delle norme tecniche (e di legge), in questo caso è tutto formalmente corretto e non c’è nessuna contraddizione tra le due norme.

La Norma CEI 0-21, che, peraltro, ha valore di regola tecnica vincolante, prescrive che il Dispositivo Generale (DG) sia costituito:

  • da un interruttore automatico onnipolare conforme alla Norma CEI EN 60898;
  • da un interruttore automatico onnipolare conforme alla Norma CEI EN 60947-2, idoneo anche alla funzione di sezionamento;
  • da un interruttore di manovra-sezionatore combinato con fusibili conforme alla Norma CEI EN 60947-3 (rif. art. 7.4.4).

Ne consegue che la Norma CEI 0-21 ammette l’impiego di fusibili come protezione contro le sovracorrenti — almeno per il cortocircuito — purché associati a un dispositivo che garantisca la funzione di sezionamento.

Pertanto, il dispositivo generale deve assicurare entrambe le funzioni: sezionamento e protezione contro le sovracorrenti (almeno in caso di cortocircuito). In definitiva, pur utilizzando terminologie differenti, le due norme risultano coincidenti nella sostanza tecnica e funzionale.

Ti potrebbero interessare

Impianti a biomassa

Impianti a biomassa

«Buongiorno, dovrei installare un apparecchio a biomassa – per la precisione una stufa a pellet – all’interno di un monolocale e avrei necessità di sapere se è realizzabile e qual è la norma tecnica di riferimento», chiede un lettore di GT.

Impianto di illuminazione dichiarazione di conformità

Impianto di illuminazione e dichiarazione di conformità

«Il mio condominio ha deciso di installare nel giardino un impianto di illuminazione (lampioni lungo i vialetti e luci sui muri esterni). L’installatore che ha realizzato l’impianto non ha fornito nulla, nemmeno la dichiarazione di conformità e non vuole fornire nulla. Quando gli sono state chieste spiegazioni, ha risposto dicendo di non essere obbligato a rilasciarla perché si tratta di un impianto nuovo, situato all’esterno e non all’interno di un edificio. È vero?», chiede un lettore di Elettro.

studio di tatuaggi

Studio tatuaggi: progettazione e limiti dimensionali

«Per l’impianto elettrico di uno studio di tatuaggi, con superficie 150 m2 e contatore da 9 kW, è necessario il progetto a firma di un tecnico abilitato?», chiede un lettore di Elettro.

impianto GPL

Riutilizzo di un impianto GPL e dichiarazione di conformità

«Nel 1996 abbiamo realizzato, per un cliente, un impianto a gas GPL con serbatoio. Adesso lo stesso cliente ha tolto il serbatoio e ha fatto richiesta per il contatore gas metano. L’impianto verrà modificato solo nel tratto finale, quello che andrà alla nicchia del contatore.
Abbiamo recuperato la vecchia Dichiarazione di Conformità del 1996, che contiene una relazione descrittiva dell’impianto senza alcun disegno. Al fornitore gas posso allegare questa Dichiarazione di Conformità e fare gli Allegati Tecnici Obbligatori solamente per la parte di nuova realizzazione? Naturalmente allegherei anche il disegno di tutto l’impianto, con evidenziata la parte preesistente», chiede un lettore di GT.