Protezione contro i fulmini: quali obblighi?

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«Un mio cliente che ha deciso di affittare degli immobili, si è trovato un affittuario che gli chiede conto di eventuali impianti di protezione contro i fulmini o, in alternativa, della valutazione del rischio che ne dimostri “l’autoprotezione”. Cosa devo rispondere?» chiede un lettore de L’Impianto Elettrico.
Come spesso avviene il quesito è più da giurista che da tecnico, ma proviamo a rispondere lo stesso mettendo in campo il buon senso tecnico applicato alla giurisprudenza…

Un mio cliente che ha deciso di affittare degli immobili, si è trovato un affittuario che gli chiede conto di eventuali impianti di protezione contro i fulmini o, in alternativa, della valutazione del rischio che ne dimostri “l’autoprotezione”. Cosa devo rispondere?

N.F. – Pavia 

Come spesso avviene il quesito è più da giurista che da tecnico, ma proviamo a rispondere lo stesso mettendo in campo il buon senso tecnico applicato alla giurisprudenza:

  • Ogni datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare una valutazione del rischio fulminazione (D. Lgs 81/08, art. 80, comma 2)
  • L’obbligo di cui sopra non è delegabile (D. Lgs 81/08, art. 17)
  • Le sanzioni per l’omessa valutazione del rischio sono penali (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 €)
  • La valutazione del rischio di fulminazione riguarda una struttura (un volume) e secondo il metodo proposto dalla norma CEI, dipende anche dalle attività che si svolgono all’interno di questa struttura/volume (ad esempio il carico di incendio, il numero di persone presenti, …); chiaro è che se le condizioni al contorno (dati di ingresso della valutazione) rimangono immutati, tale rimane anche il risultato
  • Questo concetto è chiaramente riportato anche nel D. Lgs 81/08 (art. 80, comma 2 “A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione: le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze; b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili …”
  • Il risultato della valutazione può essere: rischio presente superiore a quello massimo tollerabile (quindi necessità di adottare misure di protezione, comprese anche l’installazione di un impianto di protezione esterno – “parafulmine”) oppure rischio presente inferiore a quello massimo tollerabile (in questo caso di parla di “autoprotezione”)
  • Qualora esistessero impianti di protezione esterni, questi sono soggetti a verifica periodica da parte di organismo abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico per le verifiche periodiche ai sensi del DPR 462/2001
  • Qualora esistessero impianti di protezione esterni, il conduttore dovrebbe assumersi gli oneri di manutenzione ordinaria ai sensi dell’art. 1576 del CC.

Da tutto ciò, ne consegue, a mio avviso che:

  • lecito chiedere la valutazione del rischio di fulminazione all’affittuario; tuttavia il nuovo datore di lavoro (e conduttore dell’immobile) dovrà comunque farne una sua (al limite con gli stessi dati di ingresso):
  • perché è sua la responsabilità di “… provvedere affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche” (art. 84 del D. Lgs 81/08)
  • perché l’obbligo di effettuare la valutazione del rischio non è delegabile
  • Se poi la sua valutazione darà come esito che devono essere realizzate delle misure di protezione, forse si potrebbe ragionare su come eventualmente condividere le spese
  • L’affittuario, per le stesse ragioni, non è obbligato a dargliela (anche se sarebbe cortesia farlo). Chiaramente se non la trasmette perché non la possiede, dovrebbe essere cosciente della sua inadempienza rispetto all’obbligo dell’art. 80 del D. Lgs 81/08 (di cui, peraltro, la valutazione del rischio fulminazione è solo una parte).

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