Rischio fulmini: obblighi, responsabilità e protezione

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«Un mio cliente ha deciso di affittare degli immobili e un affittuario ha chiesto informazioni su eventuali impianti di protezione contro i fulmini o, in alternativa, della valutazione del rischio che ne dimostri “l’autoprotezione”. Che fare?» chiede un lettore di Elettro.
Come spesso avviene il quesito è più da giurista che da tecnico, ma proviamo a rispondere…

«Un mio cliente ha deciso di affittare degli immobili e un affittuario ha chiesto informazioni su eventuali impianti di protezione contro i fulmini o, in alternativa, della valutazione del rischio che ne dimostri “l’autoprotezione”. Che fare?».

Come spesso avviene il quesito è più da giurista che da tecnico, ma proviamo a rispondere lo stesso mettendo in campo il buon senso tecnico applicato alla giurisprudenza:

  • ogni datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare una valutazione del rischio fulminazione (D. Lgs. 81/08, art. 80, comma 2) e nel caso l’obbligo di cui sopra non è delegabile (D. Lgs. 81/08, art. 17);
  • le sanzioni per l’omessa valutazione del rischio sono penali (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 €);
  • la valutazione del rischio di fulminazione riguarda una struttura (un volume) e secondo il metodo proposto dalla Norma CEI, dipende anche dalle attività che si svolgono all’interno di questa struttura/ volume (ad esempio il carico di incendio, il numero di persone presenti, ecc…). Chiaro è che se le condizioni al contorno (dati di ingresso della valutazione) rimangono immutati, tale rimane anche il risultato; questo concetto è chiaramente riportato anche nel D. Lgs. 81/08 all’ art. 80, comma 2 “[…] A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione: le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze; b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili […]”
  • il risultato della valutazione può essere: rischio presente superiore a quello massimo tollerabile (quindi necessità di adottare misure di protezione, comprese anche l’installazione di un impianto di protezione esterno – “parafulmine”) oppure rischio presente inferiore a quello massimo tollerabile (in questo caso di parla di “autoprotezione”);
  • qualora esistessero impianti di protezione esterni, questi sono soggetti a verifica periodica da parte di organismo abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico per le verifiche periodiche ai sensi del D.P.R. 462/2001;
  • qualora esistessero impianti di protezione esterni, il conduttore dovrebbe assumersi gli oneri di manutenzione ordinaria ai sensi dell’art. 1576 del CC.

Da tutto ciò, ne consegue, a mio avviso che:

  • lecito chiedere la valutazione del rischio di fulminazione all’affittuario; tuttavia il nuovo datore di lavoro (e conduttore dell’immobile) dovrà comunque farne una sua (al limite con gli stessi dati di ingresso):
  • perché è sua la responsabilità di “[…] provvedere affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche” (art. 84 del D. Lgs. 81/08)[…];
  • perché l’obbligo di effettuare la valutazione del rischio non è delegabile.
  • Se poi la sua valutazione indicherà che devono essere realizzate delle misure di protezione, forse si potrebbe ragionare su come eventualmente condividere le spese;
  • l’affittuario, per le stesse ragioni, non è obbligato a dargliela (anche se sarebbe cortesia farlo). Chiaramente se non la trasmette perché non la possiede, dovrebbe essere cosciente della sua inadempienza rispetto all’obbligo dell’art. 80 del D.Lgs. 81/08 (di cui, peraltro, la valutazione del rischio fulminazione è solo una parte).
Elettrodubbio
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