Quali regole per le lampade LED?

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Come spesso succede in Italia, ogni tanto escono le “mode”. Attualmente tutti vogliono le lampade a LED. Molti le producono o semplicemente le commerciano. Forse (dico forse) non tutti conoscono le caratteristiche che questo tipo di lampada deve avere in funzione del locale nel quale saranno installate. Mi risulta che, ad esempio, in un ufficio dove il personale lavora per otto ore al PC, secondo la Norma  CEI EN 62471 tutti i corpi illuminanti a LED debbano appartenere al  Gruppo Zero. Ḕ vera questa interpretazione? Per gli altri gruppi c’è un orario massimo al quale debba attenersi al lavoro chi opera in uffici con PC? Negli uffici senza PC è sempre previsto che i corpi illuminanti appartengano al gruppo Zero? Se una ditta dichiara che i suoi corpi illuminanti a LED sono conformi  alla CEI EN 62471 2010-01, senza indicare il gruppo, il progettista è tenuto a rifiutare quel tipo di prodotto? Se un operatore subirà un danno  a causa dei suddetti corpi illuminanti,  il progettista è corresponsabile del loro impiego? Nel caso in cui i suddetti corpi illuminanti siano effettivamente pericolosi per chi opera al PC per varie ore chi è colui che deve segnalare la pericolosità al datore di lavoro? A chi spetta una sensibilizzazione generale sui pericoli connessi a corpi illuminanti non conformi alle normative vigenti in materia (CEI EN 62471; D.Lgs 81/08; EN 12464-1:2011)?

Silvano Pellacani

La norma CEI EN 62471, classificata in Italia come 76-9 “Sicurezza fotobiologica delle lampade” , è una guida molto complessa destinata ai costruttori di lampade. Ḕ basata sullo studio del livello di pericolosità, valutato con criteri rigorosamente predeterminati. Solo quando il prodotto immesso sul mercato presenta un livello di rischio superiore a “1” il costruttore è obbligato a fornire dettagliate limitazioni di impiego, prescritte da una miriade di norme EN e ISO la cui sola citazione esaurirebbe lo spazio disponibile in questa rubrica. In realtà la citata norma prevede esplicitamente quattro gruppi di rischio:

– Gruppo esente (nel linguaggio corrente chiamato con il termine improprio di “gruppo zero”); il concetto basilare è che la lampada o l’apparecchio non provochi rischi fotobiologici dovuti, luce blu, a radiazioni ultraviolette, a calore o a radiazioni infrarosse;

– Gruppo di rischio 1 (rischio basso); cioè per situazioni simili a quelle citate per il gruppo  esente ma per tempi di esposizione delle persone superiori (per esempio 300 s invece di 1000 s).

– Gruppo di rischio 2 (rischio moderato) cioè per situazioni simili a quelle del rischio basso, ma per tempi di esposizione superiori (per esempio100 s invece dei suddetti 300).

– Gruppo di rischio 3 (rischio elevato), cioè per situazioni simili a quelle del rischio 3 ma per tempi di esposizione superiori.

Le situazioni sopra descritte sono precisate da ulteriori grandezze  la cui definizioni, simboli ed abbreviazioni, occupano poco meno di 8 pagine (evidentemente improponibili in questa rubrica).

Le altre domande relative alla norma EN 62471 trovano risposta coerente con quanto fin qui precisato.

Se l’omissione di un obbligo normativo comporta un danno, si applicano le regole del Codice Civile (oppure quelle del Codice Penale quando esiste dolo o truffa). L’incriminazione o l’assoluzione dei denunciati è compito esclusivo della magistratura, pur essendo, per i casi meno gravi, possibile ricorrere all’arbitrato. Evidentemente si tratta di cose complesse che non possono rientrare nelle competenze di questa rubrica. Le situazioni pericolose per la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori dipendenti devono essere denunciate ai preposti secondo quanto stabilito nel D.Lgs. 81/ 2008, che, integrato, con il D.Lgs 3 agosto 2009  n.106, comporta un volume di centinaia di pagine, evidentemente non riassumibili, in questa rubrica. In ogni caso è certa la responsabilità oggettiva del datore di lavoro, in assenza di una valida delega.

 

 

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