Nuova UNI CEI EN 50518 “Centro di monitoraggio e di ricezione di allarme”

Condividi
uni CEI 50518

È stata pubblicata questa estate, ed è ora disponibile sul sito dell’Uni, la versione italiana della UNI CEI EN 50518 “Centro di monitoraggio e di ricezione di allarme”, un ulteriore strumento dedicato agli Istituti di Vigilanza che desiderano fornire maggiori garanzie di sicurezza ai propri clienti.

UNI CEI EN 50518, una norma in risposta al nuovo obbligo di certificazione

La norma risponde anche ai requisiti introdotti dal Decreto n 269/2010, dal DM 115/2014 e dal recente Disciplinare del Capo della Polizia, che hanno sancito l’obbligo di certificazione ai sensi delle norme UNI 10891 e UNI 10459 per gli istituti di vigilanza e di certificazione ai sensi della norma UNI CEI EN 50518 per coloro che hanno anche dei centri di monitoraggio e di ricezione di allarme.

La norma si applica ai centri di monitoraggio e di ricezione allarmi (MARC) e specifica i requisiti minimi per il monitoraggio, la ricezione e l’analisi dei segnali generati da sistemi di allarme facenti parte di un processo di gestione della sicurezza, intesa sia in termini di safety che di security.

Definizione del concetto di “allarme”

Ai fini della norma, il termine “allarme” deve essere inteso in senso ampio e include i segnali di stato, di guasto e, più in generale, qualsiasi messaggio ricevuto da uno o più sistemi di allarme facenti parte di applicazioni di sicurezza come sopra specificate e come, ad esempio, i sistemi di allarme intrusione e rapina, i sistemi di videosorveglianza, i sistemi di rilevazione e allarme incendi, i sistemi di controllo accessi, i sistemi di allarme sociale o sistemi che combinano più funzioni di questo tipo.

UNI CEI EN 50518: Classificazione, requisiti, prestazioni e procedure relative ai MARC

La norma classifica i centri di monitoraggio e di ricezione allarmi (MARC) in due categorie e, per ciascuna di esse, fissa i requisiti minimi di progettazione e costruzione, le prestazioni minime relative alla ricezione e verifica dei segnali, alle modalità di registrazione e disponibilità dei dati e i requisiti e le procedure per la gestione operativa dei MARC.

La norma, infine, non si applica a sistemi di allarme per applicazioni sanitarie oppure per applicazioni non civili.

Richiedi maggiori informazioni

Edicola web

  • n.2 - Aprile 2026 n.2 - Aprile 2026
  • n.1 - Febbraio 2026 n.1 - Febbraio 2026
  • n.7 - Dicembre 2025 n.7 - Dicembre 2025

Ti potrebbero interessare

studio di tatuaggi

Studio tatuaggi: progettazione e limiti dimensionali

«Per l’impianto elettrico di uno studio di tatuaggi, con superficie 150 m2 e contatore da 9 kW, è necessario il progetto a firma di un tecnico abilitato?», chiede un lettore di Elettro.

impianto GPL

Riutilizzo di un impianto GPL e dichiarazione di conformità

«Nel 1996 abbiamo realizzato, per un cliente, un impianto a gas GPL con serbatoio. Adesso lo stesso cliente ha tolto il serbatoio e ha fatto richiesta per il contatore gas metano. L’impianto verrà modificato solo nel tratto finale, quello che andrà alla nicchia del contatore.
Abbiamo recuperato la vecchia Dichiarazione di Conformità del 1996, che contiene una relazione descrittiva dell’impianto senza alcun disegno. Al fornitore gas posso allegare questa Dichiarazione di Conformità e fare gli Allegati Tecnici Obbligatori solamente per la parte di nuova realizzazione? Naturalmente allegherei anche il disegno di tutto l’impianto, con evidenziata la parte preesistente», chiede un lettore di GT.

rischio elettrico

Rischio elettrico e responsabilità datoriale