Riutilizzo di un impianto GPL e dichiarazione di conformità

Condividi
impianto GPL

«Nel 1996 abbiamo realizzato, per un cliente, un impianto a gas GPL con serbatoio. Adesso lo stesso cliente ha tolto il serbatoio e ha fatto richiesta per il contatore gas metano. L’impianto verrà modificato solo nel tratto finale, quello che andrà alla nicchia del contatore.
Abbiamo recuperato la vecchia Dichiarazione di Conformità del 1996, che contiene una relazione descrittiva dell’impianto senza alcun disegno. Al fornitore gas posso allegare questa Dichiarazione di Conformità e fare gli Allegati Tecnici Obbligatori solamente per la parte di nuova realizzazione? Naturalmente allegherei anche il disegno di tutto l’impianto, con evidenziata la parte preesistente», chiede un lettore di GT.

 

Dopo aver verificato l’idoneità tecnica dell’impianto preesistente e la sua perfetta tenuta (*), operazioni da precisare nella nuova Dichiarazione di Conformità, si potrà procedere con la realizzazione del nuovo collegamento che verrà dettagliatamente descritto negli Allegati Tecnici Obbligatori.

Ricordiamo inoltre che, data la diversa precedente pressione di esercizio della rete in GPL rispetto alla rete metano, bisognerà controllare che i diametri delle tubazioni esistenti garantiscano la portata necessaria per il corretto funzionamento degli apparecchi utilizzatori.

(*) La prova di tenuta dovrà essere realizzata secondo quanto previsto nella norma tecnica UNI 11137:2019Impianti a gas per uso civile – Criteri per la verifica e il ripristino della tenuta di impianti interni – Prescrizioni generali e requisiti per i gas della II e III famiglia

Classificazione del gas secondo prospetto 1 della UNI EN 437:2019

  • I famiglia: gas manifatturati.
  • II famiglia: gas naturali.
  • III famiglia: gas di petrolio liquefatti (GPL).

Ti potrebbero interessare

rischio elettrico

Rischio elettrico e responsabilità datoriale

La sentenza della Cassazione ribadisce i limiti dell’abnormità in materia di prevenzione antinfortunistica.

cavi

Scelta dei cavi

«Esistono limitazioni o controindicazioni nell’utilizzare cavi FS17 in sostituzione ai cavi FG17 all’interno di un edificio residenziale composto da più appartamenti? Da quanto comprendo, l’impiego dei cavi FG17 non sarebbe obbligatorio in assenza di specifiche condizioni di rischio incendio che ne richiedano l’uso. È una valutazione corretta?», chiede un lettore di Elettro.

L’importanza di definire le responsabilità del distributore

Con l’ordinanza n. 34762 del 28 dicembre 2024, la Corte di Cassazione è intervenuta nel contenzioso tra un utente e i soggetti erogatori di energia elettrica riguardo la responsabilità del distributore per un contatore guasto e le relative conseguenze civili.

Quando la delibera è valida anche senza relazione tecnica?

Nel caso in esame, un condomino impugnava dinanzi all’autorità competente una delibera assembleare con la quale il condominio aveva ritenuto non necessaria, alla luce della normativa vigente, la redazione di una diagnosi energetica né la determinazione del criterio di ripartizione delle spese di riscaldamento secondo la disciplina specifica di settore.