Giudicando dalle aperture di nuovi studi di tatuatori che si vedono in giro, la risposta dovrebbe essere particolarmente utile in questo periodo.
Il progetto a firma di un tecnico abilitato di uno studio tatuaggi non è sempre obbligatorio, ma occorre fare delle precisazioni.
In prima battuta, queste attività potrebbero essere infatti considerate analoghe a quelle svolte negli studi estetici, ovvero locali soggetti a normativa specifica CEI (sezione 710 della Norma CEI 64-8), se non fossero esplicitamente escluse da detta fattispecie dalla Legge 4 gennaio 1990, n.1.
In conclusione, il progetto deve essere firmato da un professionista iscritto all’albo solo quando la potenza impegnata supera i 6 kW oppure quando la superficie del locale è superiore a 200 m2. Caso nel quale, quindi, ricade anche il lettore.