Accesso alle riprese video: individuazione del responsabile di un danneggiamento

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accesso alle immagini

«Mi hanno danneggiato la macchina nel parcheggio di un centro commerciale. Posso chiedere accesso alle immagini delle telecamere per sapere chi è stato?», chiede un lettore di Sicurezza.

La risposta al quesito del lettore è positiva, perché una delle condizioni che legittimano l’accesso ai dati della videosorveglianza conservati dal titolare è la presenza di dati che riguardano l’interessato e ai quali ha diritto di accesso ai sensi dell’art. 15. Quanto alla conoscenza dei dati del danneggiante, il rego­lamento consente l’esercizio dei diritti in sede giudiziaria come condizione di liceità del trattamento, anche nell’ipotesi di dati particolari.

Accesso alle immagini, quando è possibile

L’ipotesi dell’individuazione del responsabile di un danneggiamento all’interno dell’area sottoposta a videosorveglianza è quindi una di quelle che autorizzano l’interessato a richiedere una copia dei filmati relativi alla sua autovettura, dai quali si può eventualmente risalire all’identità del responsabile. Del resto, anche la finalità del trattamento è solitamente quella della tutela del patrimonio, che non necessariamente deve appartenere al titolare del trattamento dati.

Sulla base di un principio di prudenza condivisibile, il titolare potrebbe negare l’accesso alle immagini per tutelare eventuali diritti di terzi. In tal caso sarà opportuno formalizzare la richiesta di accesso ai filmati, invitando il titolare del trattamento dei dati a conservare le riprese per i successivi accertamenti, e rivolgersi all’autorità giudiziaria o a un professionista del diritto per ottenere che l’accertamento sia effettuato con le cautele del caso.

Occorre, a tal proposito, evidenziare che il proprietario dell’area adibita a par­cheggio, in caso di mancata collaborazione o di colposa distruzione delle im­magini nonostante la richiesta di conservazione, potrebbe essere chiamato a rispondere del danno subito dall’interessato, non avendo adottato una condotta adeguata alla situazione venutasi a creare con il danneggiamento.

Grava, infatti, sul titolare del trattamento anche l’obbligo di garantire la disponibilità dei dati dell’interessato nel momento in cui c’è un legittimo interesse di quest’ultimo a conservarli e a ottenerne copia.

 

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