Impianto di rilevazione fumi

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«Dovendo sostituire l’intero impianto di rilevazione fumi – con segnalazione visiva e sonora – di un impianto antincendio, senza dover sostituire la parte idrica, basta la lettera “A” come installatore elettrico oppure si ha bisogno della lettera “G”?», chiede un lettore di GT.

Non vi è dubbio, certamente serve la lettera G…

rilevazione fumi«Dovendo sostituire l’intero impianto di rilevazione fumi – con segnalazione visiva e sonora – di un impianto antincendio, senza dover sostituire la parte idrica, basta la lettera “A” come installatore elettrico oppure si ha bisogno della lettera “G”?», chiede un lettore di GT.

Non vi è dubbio, certamente serve la lettera G. L’abilitazione alla lettera “G” è per tutte le tipologie degli Impianti di Protezione Antincendio come specificato nel D.M. 37:2008. Secondo la legge 46 del 1990 e successivamente il D.M. 37:2008 si stabilisce:

  • art. 1. Ambito di applicazione

comma 2 classificazione impianti

lettera g) impianti di protezione antincendio.

e viene precisato più dettagliatamente cosa si deve intendere:

  • art. 2 Definizioni relative agli impianti

lettera h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d’incendio

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha inoltre specificatamente risposto al quesito come sotto riportato:

1.15 Parere alla Regione Lazio (C.P.A. di Roma) del 24 maggio 2012 impianti di protezione antincendio.

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere se possano essere riconosciute abilitazioni parziali/limitate allo svolgimento dell’attività di installazione degli impianti di cui alla lettera g (cioè, ad esempio, all’installazione della sola parte elettrica dell’impianto o a quella idraulica, eccetera, eccetera) o se invece, in materia, debbano ritenersi confermati i precedenti orientamenti assunti dal Mi.S.E. (soprattutto con lettera circolare n.547894 del 20 febbraio 2004), circa il divieto di riconoscimento di abilitazioni limitate ad una sola parte o ad un solo tipo di impianti medesimi.

Al riguardo, il Mi.S.E. ha rappresentato che non possono essere riconosciuti a un’impresa operante nel settore degli impianti di cui alla “lettera g” i requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento di attività limitata ad uno solo degli impianti citati alla lettera h, art.2 di seguito elencati: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d’incendio.

In ciò ha confermato, pertanto, l’orientamento che il Mi.S.E. ha più volte espresso, in particolare con la lettera circolare sopraindicata, che cioè l’abilitazione per la lettera g) non è scomponibile, ma integra inscindibilmente la parte elettrica e quella idraulica in un tutt’uno, non essendo possibile limitarla comunque ad un solo tipo di impianto(Fonte: Pareri MiSE DM 37/2008 – versione aggiornata al 10 aprile 2019)

1.22 Parere alla CCIAA di Agrigento del 21 dicembre 2012 casi concernenti imprese abilitate alla lettera g “limitata”.

È stato chiesto al Mi.S.E. di far conoscere quali siano i criteri da adottare ai fini della conversione dalla L.46/90 al d.m.37/2008 per le imprese abilitate alla lettera g “limitatamente alla sola parte elettrica o idraulica”, limitazione che – come affermato, tra l’altro, anche dalla Camera di commercio proponente il quesito – è in contrasto con la previsione normativa vigente e previgente, peraltro ribadita in passato anche con lettera circolare Mi.S.E. datata 20 febbraio 2004, prot. n.547894 (laddove fu fatto presente dal Mi.S.E. che l’abilitazione per la lettera g non è scomponibile, ma integra inscindibilmente la parte elettrica e quella idraulica in un tutt’uno, non essendo comunque possibile limitarla ad un solo tipo di impianto).

In proposito è stato confermato dal Mi.S.E. che gli orientamenti ministeriali in materia non sono mai cambiati e che pertanto non è mai stato possibile riconoscere un’abilitazione parziale per l’esercizio dell’attività sugli impianti di cui alla lettera g, un’abilitazione cioè – cosiddetta – “limitata”.

Conseguentemente, pur nel rispetto dell’autonomia della Camera di commercio proponente il quesito, in quanto responsabile del procedimento, il Mi.S.E. ha ritenuto opportuno rappresentare che l’Ente camerale proceda ad eliminare le discrepanze accertate, eliminando le posizioni incompatibili rispetto agli orientamenti ministeriali forniti al riguardo.

(Pareri MiSE DM 37/2008 – aggiornato al 10 aprile 2019)

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