Extraprofitti energetici, normativa nazionale e rinvio alla Corte

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Il TAR Lombardia ha rinviato alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea una serie di questioni pregiudiziali relative alla compatibilità della normativa italiana sugli extraprofitti delle società energetiche con la normativa europea sul medesimo tema.

Il rinvio pregiudiziale è avvenuto da parte del Tar con le seguenti considerazioni: i Giudici Amministrativi ritengono che “l’art. 15 bis, al pari del Regolamento n. 2022/1854/UE , è stato emanato con la finalità di limitare, su base temporanea, i ricavi straordinari di mercato dei produttori di energia che hanno costi indipendenti dall’andamento dei prezzi del gas naturale, non utilizzandolo per la produzione, applicando un tetto a tali ricavi eccezionali, e distribuendo i relativi importi ai clienti finali”.

Inoltre, in relazione al tetto dei ricavi, il Tar ha posto in dubbio la ragionevolezza ritenendo che non “sia proporzionato e ragionevole, non essendo in particolare garantito ai produttori di mantenere il 10% dei ricavi al di sopra dello stesso, come invece richiesto dal considerando 39 del Regolamento n. 2022/1854/UE ” e inoltre che “la misura italiana sembra anche inidonea a tutelare gli investimenti effettuati nel settore delle energie rinnovabili, e soprattutto, la capacità di effettuarne in futuro, con la finalità di espandere il ricorso a tali fonti, e non solo a mantenere i livelli attuali, come invece espressamente richiesto dalla normativa comunitaria in materia”.

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