La sicurezza in una fabbrica di cartucce per il tiro sportivo

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«In un’attività dove si fabbricano cartucce per il tiro sportivo, con lavorazione e deposito, quanto è ancora ragionevole pensare di applicare il vetusto allegato D del TULPS (come, in astratto, potrebbe indicare la Commissione tecnica) al posto delle ben più attuali norme CEI EN, peraltro in continua evoluzione?» chiede un lettore della rivista “L’impianto elettrico”.
Caso abbastanza particolare che richiede un minimo di introduzione per essere comprensibile anche a chi non se occupa quotidianamente…

«In un’attività dove si fabbricano cartucce per il tiro sportivo, con lavorazione e deposito, quanto è ancora ragionevole pensare di applicare il vetusto allegato D del TULPS (come, in astratto, potrebbe indicare la Commissione tecnica) al posto delle ben più attuali norme CEI EN, peraltro in continua evoluzione?» chiede un lettore della rivista “L’impianto elettrico”.

Caso abbastanza particolare che richiede un minimo di introduzione per essere comprensibile anche a chi non se occupa quotidianamente. Il TULPS Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 ” Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza ” all’allegato D contiene le norme per la protezione contro le scariche elettriche atmosferiche degli edifici in cui si lavorano, si manipolano o si conservano sostanze infiammabili o esplosive. Il Regio Decreto ha subito nel tempo diverse abrogazioni parziali, ma l’allegato D a quanto mi risulta non essere mai stato abrogato. Purtroppo si tratta di un argomento spinoso, al quale sarebbe più opportuno rispondesse un giurista.

Posso solo condividere la mia esperienza. Non è il primo caso nel quale la tecnica e le norme tecniche hanno reso una norma legislativa obsoleta. In primo grado ho trovato giudici che hanno riconosciuto la cosa (ed anzi formulato i quesiti direttamente in termini di conformità alle norme tecniche) ed altri che hanno fatto riferimento alla norma di legge dal momento che quella tecnica è per definizione applicata su base volontaria. Forse il D.Lgs. 81/08 all’art. 84 può far pendere la bilancia dalla parte delle norme tecniche, ma andiamo in un campo in cui letteralmente solo i giudici sono deputati a giudicare.

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