Il TAR ha affermato che: «In materia di regolazione del servizio di trasmissione dell’energia elettrica, il corrispettivo per il servizio di trasmissione è dovuto da qualsiasi soggetto che prelevi energia dalla rete di trasmissione nazionale, indipendentemente dalla sua qualificazione giuridica come distributore nazionale o ente pubblico di Stato estero.
La circostanza che uno Stato intercluso nel territorio italiano benefici di una riserva di capacità di trasporto sulle linee di interconnessione con l’estero non implica che il successivo transito dell’energia elettrica attraverso la rete di trasmissione nazionale debba avvenire gratuitamente, in assenza di una norma espressa che preveda tale esenzione.
Gli accordi internazionali di cooperazione economica aventi contenuto meramente programmatico non sono idonei a derogare al regime tariffario nazionale né a esonerare dal pagamento dei corrispettivi per i servizi di trasmissione e dispacciamento, salvo che contengano previsioni espresse ed esplicite in tal senso. L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha competenza esclusiva in materia di regolazione tariffaria anche con riferimento agli Stati interclusi, senza che ciò configuri invasione della sfera riservata al potere ministeriale di definire le caratteristiche tecniche e le modalità di accesso e connessione tra reti».
(TAR Lombardia – Milano, sentenza n. 104 del 2026)