Auto elettriche e infrastrutture di ricarica

Condividi

«L’installazione di colonnine per la ricarica di auto elettriche è obbligatoria?» chiede un lettore di Elettro il giornale per Installatori Elettrici.
Per facilitare lo sviluppo di una rete di carica per i veicoli elettrici e quindi incentivare anche il decollo della mobilità elettrica sono attualmente vigenti in Italia…

«L’installazione di colonnine per la ricarica di auto elettriche è obbligatoria?»

Gli obblighi, se non dalle mogli, derivano dalle leggi. Cerco di riportare quelle principali. Per facilitare lo sviluppo di una rete di carica per i veicoli elettrici e quindi incentivare anche il decollo della mobilità elettrica sono attualmente vigenti in Italia alcune disposizioni legislative. Alle principali valide sul territorio nazionale si aggiungono alcune disposizioni regionali.

Ai sensi dell’Allegato C TIC Art.5 del ARG/elt 199/11 “Disposizioni dell’AAEG per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione”, in deroga:

  • al POD unico può essere previsto un ulteriore POD destinato esclusivamente all’alimentazione privata di veicoli elettrici;
  • all’impiego del 2° POD per uso esclusivo per pompa calore si possono alimentare anche infrastrutture di carica privata per veicoli elettrici.

Il Capo IV bis comma 1 art. 17 quinquies della Legge 7.8.12 n. 134 (D.L. 22/6/2012 n.83) “Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobi­lità mediante veicoli a basse emissioni complessive” recita: «Al com­ma 2 dell’art. 4 del TU di cui al DPR 6/6/2001 n.380 sono premessi i seguenti: 1 ter. Entro il 1/6/2014, i Comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo con decorrenza dalla medesima data che ai fini del conseguimento del titolo abitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 m2 e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l’installazione di infra­strutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso.»

La stessa legge prevede che in un condominio le opere edilizie per l’in­stallazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli sono comu­nicate all’assemblea di condominio, che tuttavia non le può impedire.

Se il lettore si riferisce quindi a un nuovo edificio non residenziale di superficie utile superiore a 500 m2 un obbligo esiste. Se posso però, visto che sono in argomento, dedico qualche riga in più ad altri due riferimenti legislativi in tema di veicoli elettrici interessanti quanto poco noti.

In Italia fino dal 1953 (DPR 39/1953) è stata prevista l’esenzione quinquennale dalla tassa di possesso per gli autoveicoli elettrici e a partire dal 2001 stessa è stata estesa a motocicli e ciclomotori a due, tre e quattro ruote dalla legge finanziaria 388/2000.

Alla scadenza del quinto anno dalla data di immatricolazione l’impor­to della tassa risulta:

  • ridotto ad ¼ rispetto all’importo corrispondente per gli autoveicoli;
  • intero per motocicli e ciclomotori.

In alcune regioni (Lombardia e Piemonte) l’esenzione è invece este­sa a tutta la vita del veicolo.

Per ridurre l’importante dipendenza dei trasporti europei dal petrolio di importazione 15 aprile 2014, a Strasburgo, il Parlamento euro­peo ha votato la cosiddetta Direttiva per lo sviluppo dell’infrastruttura dei carburanti alternativi, un provvedimento che punta a incentivare stazioni di carica per veicoli elettrici, distributori di metano e in misura per la verità minore di idrogeno.

La Direttiva prevede che i Paesi Membri si dotino di piani strategici nazionali in materia di carburanti alternativi entro 24 mesi dall’entrata in vigore del testo, probabilmente a settembre. I settori in cui si fissa­no obiettivi sono diversi e riguardano anche ambiti non strettamente legati alle auto, come quello del gas naturale liquefatto per le navi e i mezzi pesanti.

Sul fronte delle stazioni elettriche di carica gli orizzonti temporali sono due:

  • entro il 2020, la Direttiva prevede “la copertura dei nodi urbani e suburbani”;
  • entro il 2025 per i corridoi europei (ad esempio le autostrade).

I punti verranno definiti dai singoli Paesi in base alle previsioni sulla diffusione delle vetture elettriche. La Direttiva affronta anche le specifiche tecniche delle colonnine: carica lenta con prese di Tipo 2 e carica rapida Combo 2. Il testo europeo, pur non prevedendo azioni specifiche, considera inoltre tecnologie come la ricarica wireless e lo scambio delle batterie.

Elettrodubbio
Hai un quesito legato ad aspetti tecnici o normativi?
Scrivi a: elettro@tecnichenuove.com

Richiedi maggiori informazioni

Ti potrebbero interessare

telecamere

Telecamere sul pianerottolo condominiale: occhio all’inquadratura

«Abito in un condominio di una zona periferica e, avendo subìto un tentativo di furto, vorrei installare una piccola telecamera, o un videocitofono che registra, sulla parete esterna della mia porta di ingresso, puntandola sul pianerottolo. Posso farlo autonomamente o devo chiedere il permesso agli altri condòmini? E quali adempimenti devo seguire?», chiede un lettore di Sicurezza.

Gru e sicurezza in cantiere

Gru e sicurezza in cantiere

«In cantiere utilizziamo una gru alimentata tramite una presa protetta da un interruttore differenziale da 30 mA, che però interviene continuamente. Il mio ruolo è quello di responsabile tecnico per la parte elettrica, i colleghi, non essendo elettricisti, “risolvono” il problema bypassando l’interruttore, creando quindi una situazione decisamente pericolosa.

Vorrei sostituire il differenziale con uno da 300 mA, che da alcune prove non risulta intervenire. Ma nella Norma CEI 64-8 leggo che nei cantieri “[…] le prese a spina e gli apparecchi utilizzatori mobili permanentemente connessi, entrambi con corrente nominale fino a 32 A, devono essere protetti da dispositivi differenziali con corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA”. Cos’altro potrei fare?», chiede un lettore di Elettro.

colonnina di ricarica

Come si fa… l’installazione di una colonnina di ricarica per veicoli elettrici?

La progettazione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici richiede un approccio integrato che tenga conto sia degli aspetti elettrici sia della protezione meccanica delle apparecchiature. Un’attenzione particolare deve essere dedicata anche alla disposizione delle colonnine, alle protezioni fisiche e alla manutenzione periodica, elementi indispensabili per preservare nel tempo efficienza e integrità dell’impianto.

VMC e sanificazione dell’aria in un unico dispositivo

Fantini Cosmi ha sviluppato Rhinocomfort 3, la VMC con tecnologia integrata che assicura un microclima sicuro grazie al sistema che decompone le sostanze nocive presenti nell’aria e le trasforma in particelle innocue e salubri.