Videosorveglianza in condominio

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«La documentazione riportante il responsabile del trattamento dati sensibili di impianti di videosorveglianza (nel mio caso, trattandosi di condominio, l’amministratore) deve essere stilata dalla ditta a cui è stata assegnata la realizzazione impianto?», chiede un lettore di Elettro.

Come avviene spesso, si scivola nel giuridico, ma ci proviamo. Quando si installa un impianto di videosorveglianza in un condominio in Italia (che felicemente è in EU!), la documentazione sul trattamento dei dati personali (ai sensi del Regolamento UE 2016/679 – GDPR) deve essere predisposta e gestita dal titolare del trattamento dei dati, che nel contesto condominiale è l’assemblea condominiale, rappresentata legalmente dall’amministratore di condominio.

La documentazione obbligatoria da redigere consiste in:

  • delibera assembleare di approvazione dell’impianto, con specifiche su finalità, ubicazione, tempi di conservazione;
  • nomina del Responsabile del trattamento;
  • registro dei trattamenti (art. 30 GDPR) – può essere richiesto in base alla scala dell’impianto;
  • informativa da esporre (cartello ben visibile) ai sensi dell’art. 13 GDPR;
  • valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA), obbligatoria in molti casi, ad esempio se si registrano aree accessibili al pubblico o si trattano dati su larga scala;
  • misure tecniche e organizzative per la protezione dei dati.

L’amministratore, in quanto rappresentante legale del condominio, è responsabile della tenuta e redazione della documentazione. Nella pratica, può avvalersi di un consulente privacy (DPO), un tecnico o consulente specializzato per redigerla correttamente.

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