Impianto di terra condominiale

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«Sono anni che faccio impianti residenziali e non sempre trovo l’impianto di terra condominiale dove poter allacciare l’impianto. Posso rilasciare la dichiarazione di conformità dell’impianto pur essendo stato realizzato nel rispetto della normativa ma non allacciato alla terra condominiale essendo il condominio sprovvisto?» chiede un lettore di Elettro+Watt.
Un bel problema decisamente più pratico che teorico. Dal punto di vista teorico infatti, l’art. 6 del DM 37/08 prescrive che…

«Sono anni che faccio impianti residenziali e non sempre trovo l’impianto di terra condominiale dove poter allacciare l’impianto. Capita molte volte di lavorare su appartamenti che sono al 3°, 4°, 5°, 6° o 7° piano e sono sprovvisti dell’impianto di terra condominiale. Ovviamente l’impianto che realizzo è completo del filo di terra, come da normativa vigente. A questo punto vi chiedo: Posso rilasciare la dichiarazione di conformità dell’impianto pur essendo stato realizzato nel rispetto della normativa ma non allacciato alla terra condominiale essendo il condominio sprovvisto?» chiede un lettore di Elettro+Watt.

Un bel problema decisamente più pratico che teorico. Dal punto di vista teorico infatti, l’art. 6 del DM 37/08 prescrive che le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte.

Ovvero ci sono sia nella regola dell’arte sia nelle normative vigenti diverse soluzioni che non richiedono l’impianto di terra, ma adottarle nel caso di un appartamento è tutt’altro discorso. L’assenza di un impianto di terra non preclude la realizzazione di impianti elettrici sicuri, ma queste soluzioni sono, di fatto, poco realizzabili (praticamente irrealizzabili) in un contesto come quello di un appartamento e quindi l’impianto di terra è in concreto un obbligo.

Ricordo, anche se potrebbe non essere questo il caso del lettore, che lo stesso art. 6 cita testualmente: «Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA».

Dal punto di vista tecnico è noto che l’uso del differenziale senza impianto di terra non può essere considerato letteralmente una soluzione a regola d’arte, ma fatta una regola a volte è necessario anche fare una deroga convenzionale. Se questa è chiara e applicabile, allora può essere sfruttata. È comunque necessario segnalare la questione all’amministratore e premere per un adeguamento.

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