Progettazione di impianti superiori ai 6 kW di potenza

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«In qualità di installatore regolarmente iscritto e avente le lettere A e B, mi chiedevo quali fossero i passi per poter redigere in un prossimo futuro anche progetti per impianti superiori ai 6 kW di potenza», chiede un lettore di Elettro.
Anche se del futuro non c’è certezza, al momento non credo siano previste modifiche alle Norme di legge…

progettazione di impianti

«In qualità di installatore regolarmente iscritto e avente le lettere A e B, mi chiedevo quali fossero i passi per poter redigere in un prossimo futuro anche progetti per impianti superiori ai 6 kW di potenza», chiede un lettore di Elettro.

Anche se del futuro non c’è certezza, al momento non credo siano previste modifiche alle Norme di legge che disciplinano la progettazione degli impianti.  Il riferimento è sempre il DM 37/08.

Progettazione di impianti, tutto quello che c’è da sapere

Il progetto di un impianto elettrico è sempre obbligatorio, mentre i casi in cui il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto agli albi professionali sono definite dall’art. 5:

1. impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere per:

edifici ad uso civile:

  • per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW;
  • per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 m2;

edifici adibiti ad attività produttive, commercio, terziario ed altri usi:

  • per le utenze alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione;
  • per le utenze alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 m2;

2. impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;

3. impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI quali:

  • locali adibiti ad uso medico;
  • locali adibiti ad uso medico per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio.

Ricordo che il DM 37/08 è stato recentemente aggiornato, ma non nelle parti di cui sopra. Per progettare quindi impianti elettrici “sopra soglia” (ossia quelli di cui all’art. 5 comma 1), occorre sempre che il lettore sia nelle condizioni di potersi iscrivere ad un albo professionale.

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