Appalti, affidamento del servizio di energia elettrica

La questione odierna origina da una procedura di affidamento della fornitura di energia elettrica, con successivo rifiuto dell’aggiudicatario a stipulare il contratto a causa dell’aumento del prezzo dell’energia a cui è seguita la decadenza intimata dall’appaltante e la segnalazione all’Anac.

Al riguardo, il Consiglio di Stato ha statuito che l’aggiudicatario decaduto debba rispondere per la “mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione” dovuta a ogni fatto a lui riconducibile (art. 93 comma 6 d.lgs. 50/2016) e a prevedere (art. 32 comma 6 d.lgs. 50/2016) che l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine a disposizione della stazione appaltante per addivenire alla stipula.

Di fatto, dunque, l’obbligo della stipulazione del contratto trova la sua ragione d’essere nella tutela dell’interesse pubblico e nel fatto di essere aggiudicatario di una pubblica gara che produce effetti obbligatori ex art. 1173 c.c. con relativo inadempimento in caso di rifiuto successivo.

(Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza 27 giugno 2023 n. 6254)

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