Assenza di personale esperto in cantiere

La Corte d’appello di Bologna, e la Cassazione poi, hanno confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Modena nei confronti del titolare di una ditta di lavori di installazione di impianti elettrici di cantiere, che era stato imputato del reato previsto dall’art. 590, commi 1, 2 e 3, in relazione all’art.583, comma 1, n.1, cod. pen. e con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di mesi tre di reclusione, con concessione dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione.

«Il titolare era accusato di aver inviato due lavoratori a effettuare la sostituzione del cavo di alimentazione generale del cantiere nonostante si trattasse di soggetti privi della necessaria formazione professionale, ponendo così in essere la causa dell’infortunio occorso ad uno dei due lavoratori quale, incaricato di distaccare il cavo di alimentazione del cantiere, non avendo previamente isolato e posto fuori tensione la morsettiera cui esso era attaccato e procedendo unicamente con una brugola metallica, aveva subito una elettrocuzione che gli aveva cagionato lesioni guaribili in oltre quaranta giorni.

Contestato al titolare il mancato rispetto della normativa tecnica CEI 11-27:2014-01, che prescrive che i lavori in prossimità di tensione elettrica devono essere compiuti da persona esperta (PES) o avvertita (PAV) mentre le persone comuni (PEC) sono abilitate a svolgere tali lavori solo sotto la supervisione di un PES o di una PAV».

Sulla base di ciò la Corte ha confermato quanto già disposto in primo grado e la annessa condanna del titolare della ditta.

(Sentenza Cassazione Penale Sez. 4 del 08 marzo 2024 n. 9902).

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