Lavori in condominio, quando sussiste la lesione del decoro architettonico?

decoro architettonicoNel caso di specie, un condominio ha citato in giudizio due condomini avendo questi ultimi effettuato alcuni lavori sulle parti comuni dell’edificio ritenuti, dal condominio, lesivi del decoro architettonico dell’intero edificio.

Nello specifico, tali condomini avevano chiuso la loggia rivolta verso la strada e realizzato una bussola antistante la porta di ingresso. Il condominio è risultato vittorioso sia in primo grado sia in secondo. I condomini hanno pertanto impugnato la sentenza di secondo grado dinnanzi alla Corte di Cassazione la quale, confermando di fatto la sentenza della Corte d’appello, in tema di lesione del decoro architettonico ha specificato che:

«Costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull’aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l’edificio[…]. Ai fini della tutela del decoro architettonico dell’edificio condominiale, non occorre che il fabbricato abbia un particolare pregio artistico, né rileva che tale fisionomia sia stata già gravemente ed evidentemente compromessa da precedenti interventi sull’immobile. Il pregiudizio economico risulta conseguenza normalmente insita nella menomazione del decoro architettonico, che, costituendo una qualità del fabbricato, è tutelata – in quanto di per sé meritevole di salvaguardia – dalle norme che ne vietano l’alterazione». (Cass. Civ. ord. n. 4711/2022)

Secondo il giudice di legittimità la Corte d’appello ha ben inquadrato la fattispecie e applicato correttamente il principio sopra richiamato in quando l’edificio condominiale risultava un edificio storico e le opere eseguite ne pregiudicavano il decoro.

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