Il diritto al risarcimento dei danni non si trasferisce con la vendita

Nel caso in esame, Tizio e Caio hanno impugnato dinnanzi alla Corte di Cassazione la sentenza emanata in secondo grado la quale, confermando la sentenza espressa in primo grado, aveva respinto la domanda di accertamento dei vizi e di condanna al risarcimento dei danni avanzata dagli attori nei confronti del condominio Alfa.

Per meglio chiarire, prima dell’acquisto dell’immobile da parte di Tizio e Caio, il condominio aveva appaltato alla ditta Beta dei lavori di ristrutturazione del lastrico solare, che evidentemente non erano stati eseguiti a regola d’arte. Tuttavia, l’assemblea, con delibera assembleare, aveva rinunciato a esperire azioni giudiziarie nei confronti di Beta. La Corte di Cassazione ha confermato quanto indicato nei primi gradi di giudizio; difatti non avendo Tizio e Caio, all’epoca dei fatti, ancora acquistato l’appartamento, non erano legittimati a proporre la domanda di risarcimento.

Ha precisato infatti che: «nel caso di trasferimento di un immobile, cui con opere e fatti di qualsiasi genere siano stati apportati danni da terzi, il diritto al risarcimento dei danni causato dall’immutazione, per la sua natura di diritto di credito, non si trasferisce insieme alla proprietà senza un patto espresso di cessione, sicché deve escludersi la risarcibilità in favore dell’acquirente delle serie di degradazioni e deprezzamenti verificatisi prima del momento del suo acquisto». (Cass. Civ. ord. 5645/2022).

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