Infortunio in cabina elettrica e responsabilità del committente

La fattispecie in esame riguarda un incidente verificatosi durante un intervento di manutenzione all’interno della cabina elettrica di un complesso alberghiero.

Durante le operazioni, un operaio incaricato di eseguire lavori su parti dell’impianto elettrico è rimasto folgorato, perdendo la vita. Le indagini hanno accertato che l’impianto non era stato disattivato e che mancavano adeguate misure di protezione.

In considerazione di ciò, il committente veniva condannato per il reato di omicidio colposo di cui all’art 589 comma 2 C.p. in quanto soggetto titolare della posizione di garanzia.

La Corte ha evidenziato come il committente non si fosse accertato né della messa in sicurezza dell’impianto né della corretta organizzazione del cantiere. Veniva pertanto proposto ricorso in Cassazione la quale con la recente sentenza n. 13524 dell’8 aprile 2025 ha affermato il principio secondo cui il committente, pur non essendo direttamente coinvolto nell’esecuzione materiale dell’intervento, è tenuto a verificare l’affidabilità dell’impresa, la sicurezza del luogo di lavoro e il rispetto delle normative in materia di prevenzione degli infortuni.

L’omissione di questi controlli, soprattutto in un contesto ad alto rischio come una cabina elettrica, è sufficiente a fondare la responsabilità penale.

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