Sia il Tribunale che la Corte d’appello hanno rigettato il ricorso, ritenendo dovute le somme richieste.
Il condominio ha pertanto proposto ricorso in Cassazione. Il giudice di legittimità, confermando la precedente sentenza, ha ribadito il principio secondo cui: “l’utente di un contratto di somministrazione idrica lamenti l’addebito di un consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie esigenze, giacché la rilevazione mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, spetta al somministrante di fornire la prova del regolare funzionamento degli impianti, mentre è onere dell’utente provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato sulla inesistenza di cause che potessero alterare il normale funzionamento del contatore” (cass. Civ n.20540 del 2025).
Difatti, ha precisato la Corte di Cassazione che, in seguito alla segnalazione del condominio, il gestore ha fornito riscontro. Di contro l’utente non ha chiesto la verifica dell’impianto e del contatore, non ha provveduto ad effettuare l’autolettura né ha adottato alcuna cautela.