Distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato

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«Ci è stato richiesto di dismettere un piccolo impianto di riscaldamento a radiatori in un’unità immobiliare all’interno di un condominio. L’impianto è centralizzato e sui radiatori sono installati i ripartitori per la contabilizzazione. La produzione di acqua calda è ottenuta da singoli scaldabagni a gas installati nelle cucine. È necessario avere una delibera dell’assemblea condominiale per potersi scollegare dall’impianto di riscaldamento centralizzato? Per il nuovo riscaldamento verrebbe installata in cucina una caldaia con produzione di acqua calda a condensazione collegata a norma alla canna fumaria singola esistente»

 Il comma 4 dell’art.  1118 del codice civile Diritti dei partecipanti sulle cose comuni riporta:

“Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione ordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma. Il condomino pertanto dovrà dimostrare, tramite diagnosi energetica dell’edificio redatta da un professionista, che il distacco non determina squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli atri condomini e darne semplice comunicazione al condominio facendo convocare apposita assemblea”.

L’assemblea potrà valutare:

  • la perizia per il distacco è esaustiva, perché dalla stessa si desume chiaramente che sono rispettate le condizioni poste dal comma 4 dell’art. 1118 c.c. ed allora il distacco è legittimo e l’assemblea non può che prenderne atto;
  • la perizia per il distacco non sembra completa ed esaustiva ed allora l’assemblea può chiedere al condomino di procede ad una integrazione della perizia;
  • la perizia per il distacco non fornisce la prova del rispetto dei limiti contenuti nella norma o i risultati non risultano condivisibili ed allora l’assemblea deciderà di dare incarico ad un tecnico di redigere una controperizia (a spese del condominio), documento da utilizzare come prova documentale in ipotesi di eventuale contenzioso con il condomino;
  • il condomino non presenta alcuna perizia e chiede di esaminare un eventuale accordo per il distacco, accollandosi anche una quota di spese per il consumo.

Il condomino, a seguito della risultanza dell’assemblea condominiale, potrà procedere di conseguenza.

L'angolo normativo
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