Divieto di accesso alla centrale termica

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«Il terzo responsabile può vietare l’accesso ai condomini alla Centrale Termica sul lastrico solare (terrazzo), considerato che solo lui e un consigliere ne detengono le chiavi, e avendo preso la decisione autonomamente – o al più con l’amministratore – senza una delibera assembleare?», chiede un lettore di GT.

Se una Centrale Termica è ubicata sul lastrico solare (terrazzo) ed è esistente dalla costruzione dell’immobile, l’accesso deve essere garantito e consentito al solo Responsabile e della manutenzione dell’impianto termico (proprietario o terzo responsabile) e i condomini non possono recriminare nessun diritto o deliberare diversamente.

La DGR3502 del 2020 al punto 10 comma 1 puntualizza, come in tutte le DGR precedenti.

La delega al Terzo responsabile è consentita solo nel caso in cui il generatore o i generatori siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori al servizio di uno o anche più impianti termici, la delega può essere fatta a favore di un solo Terzo responsabile”.

Se l’installazione è stata fatta successivamente per modifiche, la cosa doveva essere discussa e decisa in assemblea condominiale, sempre rispettando comunque i vincoli della DGR sopra riportati.

Non è specificatamente scritto da nessuna parte chi può possedere le chiavi di accesso al locale C.T. ma, date le responsabilità personali a cui è soggetto il Responsabile (sicurezza, efficienza, temperatura ecc), l’unica possibilità di individuare il Responsabile, è garantire l’unicità dell’accesso alla Centrale Termica.

Per decisione del “responsabile” una copia delle chiavi può essere lasciata al proprietario o all’amministratore o a una persona delegata dagli stessi per emergenze.

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