Impianti gas, quali abilitazioni secondo il D.M. 37:2008?

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“Intervenendo su impianti per la distribuzione e l’impiego di gas di qualsiasi tipo, quali sono i lavori che devono essere eseguiti solamente da chi è abilitato dal Decreto Ministeriale n. 37 del 2008?”

Il D.M. è chiaro. All’art. 1 Ambito di applicazione si definisce impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso” e si precisa specificatamente al successivo art. 2 Definizioni relative agli impianti comma 1. lettera g) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas: “l’insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l’installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l’aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l’impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all’esterno dei prodotti della combustione”.

Pertanto il D.M. 37:2008 per tali impianti considera solamente quanto è eseguito “dal punto di consegna” e quindi il possesso dell’abilitazione alla lettera e) è obbligatoria solamente per tutto quanto si esegue dopo il punto di consegna.

Tutto quanto esiste a monte del punto di consegna è sotto la responsabilità degli enti o delle società e saranno queste che, se commissionano dei lavori, dovranno accertarsi e rispondere della qualifica dell’operatore, cosa che normalmente è richiesta nel contratto di appalto delle opere da eseguire.

Alle ditte che partecipano a tali lavori solitamente viene richiesta certificazione SOA per la categoria generale OG 11 e per le categorie specializzate OS 3 e OS 11 a seconda della tipologia dell’impianto. Per tali lavori, ovviamente, non si dovrà rilasciare la Dichiarazione di Conformità.

Per questo motivo, ad esempio, i Vigili del Fuoco hanno predisposto dei loro appositi stampati Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell’impianto” (non ricadente nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37) da allegare alla richiesta del Certificato Prevenzione Incendi.

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